Applicazione "Elastica" della clausola sociale

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Il Consiglio di Stato rigetta l’appello della ricorrente e conferma integralmente la sentenza del Giudice di primo  grado: della clausola sociale deve consentirsene un’applicazione elastica e non rigida per contemperare l’obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto con la libertà d’impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell’appalto (Consiglio di Stato, sez. V, 21.07.2021 n. 5483).

Secondo i Giudici, dunque, nella fattispecie in esame era nelle facoltà dell’aggiudicatario apportare proprie modifiche e “aggiustamenti” (sia in merito al numero dei lavoratori da impiegare che alle ore e ai livelli professionali), all’organigramma   che invero rappresentava esattamente l’organizzazione del servizio da parte del gestore uscente.

Autore: Redazione TuttoGare del 12/08/2021

 

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