Affidamento diretto e frazionamento dell’appalto
La ricorrente risultava vincitrice della gara indetta dalla stazione appaltante nell’ottobre 2018 per l’affidamento dei servizi di gestione, accertamento e riscossione coattiva dei tributi, stipulando un contratto della durata di cinque anni.
A gennaio 2022, il Comune risolveva il contratto per il preteso mancato raggiungimento degli obiettivi di riscossione.
Successivamente alla risoluzione del contratto (contestata dalla società in sede civile), il Comune avviava un procedimento per affidare in via diretta un’attività sostanzialmente comparabile a quella oggetto del vecchio contratto frazionandola tra due fornitori differenti.
Questi affidamenti diretti sono oggetto di impugnazione.
Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 28/11/2022, n. 7359 accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati:
Ciò chiarito, la ricorrente contesta al Comune di aver affidato la medesima attività da lei prima svolta a seguito dell’espletamento di una gara a due operatori economici individuati senza alcun confronto concorrenziale dopo aver artificiosamente frazionato il servizio e sottostimato l’importo contrattuale..
Segnatamente, lamenta la violazione dell’art. 35, comma 6 del d.lg. n. 50/2016 (il quale stabilisce che <<La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non puo’ essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non puo’ essere frazionato allo scopo di evitare l’applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino>>) e il superamento del limite di 139.000 euro previsto dall’art. 1, comma 2, lettera a) del d.l. n. 76/2020 per procedere all’affidamento diretto del servizio.
Entrambi i profili sono sussistenti.
Come recentemente statuito dal Consiglio di Stato (n. 5321/2021) <<l’amministrazione aggiudicatrice che intenda ricorrere all’affidamento diretto è tenuta ad un onere motivazionale rafforzato, che consenta un penetrante controllo della scelta effettuata anzitutto sul piano dell’efficienza amministrativa e del razionale impiego delle risorse pubbliche>>.
Nella fattispecie, il servizio precedentemente svolto dalla ricorrente in modo unitario (gestione dell’accertamento e riscossione coattiva dei tributi del Comune) è stato suddiviso in due e assegnato a due diversi operatori economici mediante affidamento diretto per 4 mesi estensibili a 19 (estensione poi effettivamente avvenuta con il provvedimento gravato con motivi aggiunti).
In disparte la rilevata anomalia di consentire un’estensione temporale che rappresenta più del quadruplo della durata originaria dell’affidamento la illogicità del frazionamento del servizio emerge dalla disamina dei due capitolati speciali di appalto.
Il primo dei due servizi, affidato alla xxxx, riguarda “l’attività di supporto alla gestione dei tributi”. Il capitolato stabilisce che lo scopo del contratto è quello di garantire “la riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali” del Comune.
Al riguardo vengono elencate una serie di attività che la xxxx deve effettuare tra le quali figura espressamente “la predisposizione di qualsivoglia atto (ivi compreso, a mero titolo esemplificativo: avvisi ordinari, avvisi di accertamento, solleciti, messe in mora) che risulta necessario elaborare e notificare ai contribuenti per richiedere il pagamento di tributi, entrate patrimoniali, ivi compreso sanzioni, oneri e multe”.
Il secondo dei due servizi affidato alla yyyy ha ad oggetto “l’attività di supporto alla riscossione coattiva”. Il capitolato speciale stabilisce che l’attività richiesta consiste nella “riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate patrimoniali (ivi compreso quelle relative a sanzioni, multe e oneri) sulla base degli elenchi e della documentazione che sarà fornita dall’ufficio tributi. L’attività dovrà ricomprendere ogni e qualsivoglia predisposizione di atti, attività materiale e operativa, servizio commesso o complementare, ivi compreso il supporto legale e l’incarico ai professionisti nel caso di instaurazione di un contenzioso con il contribuente”.
Il solo raffronto delle attività di supporto alla gestione dei tributi richieste alle due società affidatarie del servizio evidenzia sovrapposizioni che non giustificano in alcun modo la scelta di avvalersi di due soggetti diversi se non quello, lamentato dalla ricorrente, di evitare l’indizione di una procedura di gara. Non vi è dubbio, infatti, che entrambe le affidatarie si occupano della medesima attività di supportare l’ufficio comunale in tutto ciò che è funzionale alla riscossione delle entrate.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 22/11/2022 di Roberto Donati
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