Accordo quadro con più operatori: il rilancio competitivo non può stravolgere la graduatoria già chiusa con la stipula del contratto di accordo quadro

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Il rilancio competitivo, in caso di accordo quadro con più operatori, non può stravolgere i termini della graduatoria, già precedentemente chiusa con la stipula del contratto di accordo quadro. Questo quanto stabilito dal Consiglio di Stato, che conferma la sentenza di primo grado.

Dopo procedura di evidenza pubblica, aggiudicata sulla base del maggior ribasso percentuale offerto sull’importo complessivo a base d’asta in applicazione dell’articolo 108, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la stazione appaltante ha sottoscritto i contratti di accordo quadro con i primi due operatori economici collocati in graduatoria.

L’accordo con la prima classificata riguarda il 70% del valore complessivo del quadro economico del lotto, quello con la seconda classificata il restante 30%.

Con successiva lettera d’invito la stazione appaltante ha comunicato alle imprese aggiudicatarie di voler avviare un confronto competitivo, ai sensi dell’articolo 59 del d.lgs. n. 36/2023 esclusivamente sull’offerta economica e soltanto con gli operatori con i quali è stato sottoscritto l’accordo quadro per ottenere nuove quotazioni in diminuzione rispetto a quelle presentate in gara.

 
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Una delle due imprese ha, dapprima, presentato istanza di annullamento in autotutela e, successivamente, formulato la propria offerta e impugnato gli atti inerenti alla procedura di negoziazione con ricorso e con ricorso per motivi aggiunti.

Con sentenza 9 giugno 2025, n. 1018, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, ma ha accolto il terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti concernente la violazione delle norme codicistiche sul confronto competitivo ed ha ritenuto assorbite le restanti censure.

L’appello della stazione appaltante viene respinto da Consiglio di Stato, Sez. III, 13/01/2026, n. 286:

Secondo l’appellante, la disposizione in esame non contiene un numerus clausus al quale le stazioni appaltanti debbano attenersi per la regolamentazione degli interessi in sede di rilancio competitivo con l’operatore economico risultante aggiudicatario dell’accordo quadro, ben potendo ricorrere a moduli contrattuali diversi ed ulteriori rispetto a quelli tipici, sia in applicazione dell’articolo 8, primo comma, del d.lgsn. 36/2023, che ha introdotto il “Principio di autonomia contrattuale” stabilendo che “nel perseguire le proprie finalità le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge”, sia, più in generale, del principio del risultato, di cui all’articolo 1 del Codice, nell’ambito dell’individuazione del suo corretto perimetro applicativo, che impone il necessario perseguimento delle finalità istituzionali proprie dell’Amministrazione e l’osservanza dei divieti espressamente sanciti dal Codice stesso o da altre disposizioni di legge.

9.1. Anche da questo punto di vista la sentenza impugnata resiste alle critiche mosse con l’appello in esame.

Osserva al riguardo il Collegio che il punto decisivo della controversia non involge l’incontestabile autonomia contrattuale della P.A. a ricorrere a contratti atipici (si pensi alla sponsorizzazione), quanto la verifica della legittimità di un rilancio competitivo che possa (ri)mettere in discussione le risultanze dell’accordo quadro con assegnazione di quote diverse tra i due candidati prescelti.

In altre parole, l’autonomia contrattuale della stazione appaltante trova limiti precisi nelle disposizioni normative che introducono i criteri per valutare l’ammissibilità del ricorso a moduli negoziali atipici, allo stesso modo in cui l’articolo 1322 del Codice civile fissa per le parti, sia private che pubbliche, nella Legge il limite del contenuto del contratto (comma 1) e nella meritevolezza di tutela secondo l’ordinamento giuridico la possibilità di concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare (comma 2).

Nel caso in esame, il rilancio competitivo si è svolto in contrasto con la disciplina recata dall’articolo 59 del Codice dei contratti pubblici, la cui lettura rimanda alla possibilità di stipulare accordi chiusi, accordi aperti e accordi misti a seconda del livello di predeterminazione di tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture individuati ab origine nell’accordo quadro.

Il primo giudice, dopo aver correttamente inquadrato tale tipo di contratto tra quelli aventi natura normativa e con i quali “non si garantisce l’affidamento delle future prestazioni, bensì si predetermina il contenuto dei futuri contratti attuativi”, ha condivisibilmente stabilito che il comma 4 dell’articolo 59, che si riferisce all’accordo quadro concluso con più operatori economici, “individua i casi in cui l’amministrazione può ricorrere al rilancio tra gli operatori economici già parti dell’accordo quadro, ossia quando <l’accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture>” (lettera b e lettera c, che richiama quanto previsto dalla lettera b).

Accogliendo il relativo motivo di censura proposto dalla -OMISSIS-, il Tar ha stabilito in primo luogo che “nel caso di specie, Estar ha disposto un confronto competitivo che non è ascrivibile in alcuno dei tipi delineati dalla disposizione richiamata, atteso che i termini dell’accordo quadro erano già stati completamente definiti e la possibilità di ricorrere al rilancio competitivo è stata prevista solo in via eventuale, al ricorrere di una circostanza esterna all’accordo stesso, ossia “qualora le condizioni del mercato manifestino situazioni straordinarie di oscillazione delle quotazioni economiche dei prodotti oggetto del presente Accordo Quadro”.

Da un’ulteriore prospettazione, il Tribunale territoriale ha correttamente ritenuto che “anche a voler valorizzare il principio di autonomia negoziale delle pubbliche amministrazioni esplicitato dall’art. 8 del codice, ciò non può spingersi sino ad introdurre tipologie contrattuali in contrasto con quanto stabilito dalla legge”, nel senso, cioè, che “nel caso di specie, il legislatore ha espressamente ammesso la riapertura di un confronto alle limitate condizioni previste dalle lettere b e c del comma 4 dell’articolo 59 del codice e, comunque, sempre che non siano apportate “modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’accordo quadro” (art. 59, secondo comma, d.lgs. n. 36/2023)”.

Da ciò il Tribunale territoriale ha tratto – e questo è l’aspetto di maggior rilievo – la duplice conseguenza che “il rilancio competitivo posto in essere dall’amministrazione è stato circoscritto all’offerta economica e ha completamente stravolto i termini della graduatoria, già precedentemente chiusa con la stipula del contratto di accordo quadro” e che “la contrarietà degli atti impugnati con la norma codicistica rende priva di interesse ogni indagine sull’eventuale acquiescenza prestata dalla ricorrente alle disposizioni della legge di gara.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 13/01/2026 di Roberto Donati

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