Accordo di collaborazione o gestione di impianti sportivi ex d.lgs. 38/2021?

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In caso di gestione di impianti sportivi trova applicazione la specifica disposizione a ciò dedicata, cioè l’art. 6, comma 3, d.lgs. 38/2021, e non la disposizione di portata più ampia e generale dell’art. 119 TUEL, che regolamenta qualsivoglia collaborazione tra associazioni senza fini di lucro e Comune per favorire una migliore qualità dei servizi prestati da quest’ultimo. E, ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs 38/2021, gli affidamenti sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici.

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Questo quanto stabilito da Tar Lombardia, Brescia, Sez. I, 13/06/2025, n. 520:

Come si vede, a parte quest’ultimo punto, genericissimo, i primi tre punti fanno riferimento solo ed esclusivamente alla promozione di attività sportiva attraverso l’utilizzo dell’impianto, e non anche a prescindere da esso.

3.- Le convenzioni per la gestione degli impianti sportivi appartenenti agli enti pubblici territoriali, qual è quella in esame, sono regolate dall’art. 6 d.lgs. 38/2021.

Tale articolo, dopo avere enunciato, al 1° comma, il principio generale per il quale “L’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive”, prevede al 2° comma che, “Nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari”; poi al 3° comma, che qui direttamente rileva, stabilisce che “Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e della normativa euro-unitaria vigente”.

La disposizione è entrata in vigore l’1.1.2023, data fissata dall’art. 12 bis del medesimo decreto legislativo; quest’ultimo articolo è stato introdotto dall’art. 30, comma 9, d.l. 41/2021 (convertito con modificazioni dalla l. 69/2021), ed è stato poi modificato dall’art. 10, comma 13 quater, lett. d, d.l. 73/2021 (convertito con modificazioni dalla l. 106/2021).

La convenzione in esame, dunque, avendo ad oggetto l’affidamento della gestione di impianti sportivi del Comune di ………, soggiace alla disciplina del d.lgs. 36/2023.

4.- Proprio la peculiarità dell’oggetto concreto della convenzione, che non è un qualsivoglia servizio pubblico, ma il servizio di promozione dell’attività sportiva, da espletarsi attraverso la gestione di impianti sportivi di proprietà del Comune, consente di escludere che si tratti di un accordo di collaborazione ex art. 119 TUEL, come lo qualifica invece il Comune stesso.

4.1.- L’art. 119 TUEL, che costituisce espressione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, comma 4, Cost., prevede che, “In applicazione dell’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi”.

L’art. 43 cit., per quanto qui rileva, prevede al 1° comma che “Al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile”, e al 2° comma, prima parte, che “Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti”.

4.2.- Come si è visto sopra, nel caso di specie la convenzione tra il Comune e l’associazione non disciplina in concreto alcuna forma di collaborazione per la promozione dell’attività sportiva che sia scissa e indipendente dalla gestione degli impianti sportivi, sicché il reale oggetto della convenzione è giustappunto la gestione degli impianti sportivi.

Proprio per la specialità dell’oggetto della convenzione – la gestione di impianti sportivi – trova applicazione la specifica disposizione a ciò dedicata, cioè l’art. 6, comma 3, d.lgs. 38/2021, e non la disposizione di portata più ampia e generale dell’art. 119 TUEL, che regolamenta qualsivoglia collaborazione tra associazioni senza fini di lucro e Comune per favorire una migliore qualità dei servizi prestati da quest’ultimo.

4.3.- Non basta a ravvisare un accordo di collaborazione ex art. 119 TUEL la circostanza che la gestione degli impianti ha carattere non esclusivo, come afferma l’art. 1 dello schema di convezione.

La non esclusività consiste nel fatto che il Comune, da un lato, può permettere l’utilizzo degli impianti sportivi “da parte di cittadini e di altre Associazioni”, ma “Soddisfatta ogni esigenza della Associazione” e “in accordo con la stessa”, e dall’altro lato può utilizzare direttamente gli impianti “per iniziative da ess[o] organizzate o patrocinate”, ma “In accordo con l’Associazione”, come prevede l’art. 2 rispettivamente ai commi 4 e 5.

La non esclusività della gestione, dunque, non consiste nel fatto che altri soggetti possano gestire promiscuamente i medesimi impianti: infatti l’utilizzo degli impianti da parte di soggetti terzi è consentito solo dopo che sia stata “Soddisfatta ogni esigenza della Associazione” e “in accordo con la stessa”, sicché, ove le esigenze dell’associazione siano tali per cui la necessità di soddisfarle non lasci spazio all’utilizzo degli impianti da parte di terzi, tale utilizzo resta precluso. Anche la possibilità di utilizzo diretto degli impianti da parte del Comune, per iniziative da esso organizzate o patrocinate, pur non essendo subordinata alla previa soddisfazione delle esigenze dell’associazione, è comunque consentita solo “In accordo con l’Associazione” stessa. In sostanza l’associazione che stipula la convenzione ha pur sempre la possibilità di negare il proprio consenso all’utilizzo degli impianti sia da parte di soggetti terzi, sia da parte del Comune, e negare il proprio consenso significa escludere gli altri soggetti dalla gestione.

È pertanto innegabile che all’associazione che stipula la convenzione con il Comune di …………… venga attribuita una posizione di vantaggio, rispetto alla gestione di una risorsa limitata, che alle altre associazioni sportive non spetta. Questo consente di confermare la conclusione che, tra il Comune di ……… e l’associazione sportiva firmataria della convenzione, non si instaura una mera collaborazione, ma viene attribuita all’associazione una posizione di vantaggio nella gestione degli impianti sportivi in questione.

4.4.- Vale la pena di puntualizzare che la circostanza che la convenzione de qua preveda una gestione non esclusiva (nel senso sopra precisato) degli impianti sportivi da parte dell’associazione, non può escludere l’applicazione dell’art. 6, commi 2-3, d.lgs. 38/2021.

Infatti la ratio di queste disposizioni consiste nell’esigenza di soddisfare i principi generali di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, che sono espressione sia di regole europee, sia di principi costituzionali quali quello di tutela dell’iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) e di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.). Ne discende che quei principi generali di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento non possono essere messi fuori gioco per il solo fatto che la gestione degli impianti sportivi, assicurata all’associazione selezionata, abbia carattere non pienamente esclusivo. L’associazione che stipula la convenzione, infatti, viene comunque a trovarsi, rispetto alla gestione degli impianti sportivi, in una posizione di preminenza rispetto alle altre associazioni, le quali non potranno utilizzare quegli impianti, se non dopo che siano state soddisfatte tutte le esigenze dell’associazione gestrice, e a condizione che quest’ultima vi acconsenta; e una tale posizione di preminenza può essere attribuita dal Comune solo all’esito di una procedura di evidenza pubblica.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 13/06/2025 di Roberto Donati

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