La qualità di socio conferisce quella differenziazione e qualificazione della posizione richiesta dalla legge per giustificare l’accesso agli atti.

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Significativa sentenza del Tar Liguria sul diritto di accesso agli atti.

La sentenza si esprime su ricorso rivolto avverso il diniego di accesso ad un provvedimento di incameramento di beni demaniali emesso in seguito alla decadenza di una concessione demaniale.

In particolare la società ricorrente è socia di società titolare di concessione demaniale marittima oggetto di provvedimento di decadenza e conseguente provvedimento di incameramento dei beni demaniali di cui è stata richiesta l’ostensione.

Tar Liguria, Sez. I, 02/01/2021, n.1 accoglie il ricorso:

L’art. 22, comma 1, lett. b) l. 241/90 definisce gli “interessati” come “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.

Per ottenere l’accesso è necessario che l’istante dimostri la sussistenza di una situazione giuridicamente tutelata collegata al documento di cui è chiesto l’accesso.

Nella specie il richiedente è il socio di una società di capitali che, precedentemente titolare di una concessione demaniale marittima, è stata destinataria di un provvedimento di decadenza a seguito del quale è stato disposto l’incameramento dei beni.

L’amministrazione ha opposto alla richiesta di accesso della società ricorrente la circostanza che, essendo terzo rispetto alla società xxxx. destinataria del provvedimento di incameramento dei beni demaniali, la ricorrente non vanterebbe una situazione giuridicamente tutelata rispetto al documento di cui è chiesto l’accesso.

La tesi è destituita di fondamento.

La giurisprudenza ha affermato che “l’interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l’accesso non solo non deve necessariamente consistere in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, dovendo solo essere giuridicamente tutelato purché non si tratti del generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’attività amministrativa e che, accanto a tale interesse deve sussistere un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l’ostensione. Questo rapporto di strumentalità deve però essere inteso in senso ampio, ossia in modo che la documentazione richiesta deve essere mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse. Pertanto, l’interesse all’accesso ai documenti deve essere considerato in astratto, escludendo che, con riferimento al caso specifico, possa esservi spazio per apprezzamenti in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale proponibile. La legittimazione all’accesso non può dunque essere valutata facendo riferimento alla legittimazione della pretesa sostanziale sottostante, ma ha consistenza autonoma, indifferente allo scopo ultimo per cui viene esercitata.” (C.S. IV 6 agosto 2014 n. 4209).

Ciò premesso il Collegio rileva come, in generale, tutti gli atti che influiscono sulla consistenza patrimoniale di una società influiscono direttamente sulla consistenza patrimoniale del socio della società stessa, diminuendo il valore della sua partecipazione.

Siffatta osservazione di carattere generale vale a maggior ragione nel caso di specie in cui il bene affidato in concessione costituiva il bene essenziale del patrimonio della società fallita.

Non è possibile pertanto affermare che il socio di una società di capitali sia terzo rispetto alle vicende che possano influire sulla consistenza patrimoniale della stessa quasi fosse un quisque de populo che nessun rapporto vanta con la società.

Deve ritenersi, pertanto, che la qualità di socio conferisca quella differenziazione e qualificazione della posizione richiesta dalla legge per giustificare l’accesso agli atti. Ovviamente la società di cui la richiedente è socia costituisce controinteressata all’accesso e potrà eventualmente esporre ragioni ostative all’accesso. Tale circostanza, tuttavia, non si è verificata nel caso di specie.

E che la qualità di socio conferisca la legittimazione ad esperire iniziative giudiziarie autonome è stata riconosciuta anche dalla giurisprudenza civile che ha affermato “qualora terzi arrechino danno ad una società di capitali, il socio è legittimato a domandare il ristoro del pregiudizio da lui subito ove non risarcibile alla società perché riguardante la sfera personale (diritto all’onore od alla reputazione) o la perdita di opportunità personali, economiche e lavorative dello stesso socio o la riduzione del cd. merito creditizio di quest’ultimo” ( Cass. cv. III 20 giugno 2019 n. 16581).

In conclusione il socio è titolare di una posizione differenziata e qualificata che gli consente di accedere agli atti amministrativi che sono idonei ad influire sulla consistenza patrimoniale della società di cui è socio.

L’atto in esame, essendo conseguenziale alla pronuncia di decadenza, assume una incontestabile idoneità a determinare il depauperamento del patrimonio della società, avendo realizzato lo spossessamento del bene.

La richiesta di una dimostrazione ulteriore dell’utilità dell’atto di cui è chiesta l’ostensione per la tutela degli interessi della ricorrente realizza un inammissibile sindacato sulle scelte difensive della parte, siano esse processuali o extraprocessuali, che è precluso all’amministrazione.

Il ricorso deve essere accolto.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 03/01/2021 di Roberto Donati

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