LE PROCEDURE DI GARA CON LE ATTIVITA' MARGINALI

Il Tar, Torino, con la sentenza n. 219 del 14 febbraio 2018, si è pronunciato sulla legittimità di un avviso di preinformazione per una procedura di gara, in cui si sono ricomprese anche attività margiali.

E' illegittimo l'avviso di preinformazione relativo ad una gara per un contratto per la gestione del trasporto pubblico locale relativamente alla scelta di ricomprendere in un'unica gara il trasporto su gomma ed alcune linee ferroviarie definite "marginali", in quanto l'abbinamento del trasporto su gomma ad una porzione di quello ferroviario (peraltro dichiaratamente marginale) presenta un elevato rischio anticoncorrenziale alla luce delle caratteristiche di questi mercati.

 

A cura di ASFEL del 23/02/2018

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