I PRESUPPOSTI DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO

Il Tar, Trento, con la sentenza n. 13 del 19 gennaio 2018, si è pronunciato in tema di principio dell’anonimato nelle procedure di gara, ai sensi dell’articolo 32 del codice dei contratti pubblici.

Non è configurabile la violazione del principio dell’anonimato nel caso in cui il codice alfanumerico (richiesto al precipuo fine di garantire l’anonimato) indicato dal concorrente nella busta degli propri elaborati progettuali, e quello stampigliato sul plico e sulla busta della documentazione amministrativa contenente il progetto sia di una cifra in più, potendo tale cifra in più essere ricondotta ad un mero lapsus calami in cui è incorso il concorrente, e non ad un segno idoneo a consentirne, tanto meno intenzionalmente, l’identificazione e conseguentemente a ledere l’esigenza dell’anonimato.

 

A cura di ASFEL del 31/01/2018

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