Subappalto: discrepanze tra UE e Italia, rischio procedura di infrazione

Sul subappalto Italia e Unione Europea non sono d’accordo: ci sono difformità che paventano il rischio di una procedura di infrazione.

Il 2018 si apre con nuovi dubbi di compatibilità: a richiamare l’attenzione dei giudici amministrativi, è questa volta la norma sul subappalto e, nello specifico, il limite quantitativo che il Legislatore nazionale ha imposto all’appaltatore che voglia affidare a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni.
Al riguardo, l’art. 105 del nuovo Codice dispone al secondo comma che “l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture”, a differenza dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 che prevedeva tale tetto per la sola “categoria prevalente”. Una limitazione di analogo tenore non è, però, riscontrabile nella normativa europea di riferimento. Sul versante opposto, l’Unione Europea ritiene che, per favorire la concorrenza, non dovrebbero esserci limiti alla quota di lavori da subappaltare. Il risultato è il rischio di una procedura di infrazione, ma il legislatore è convinto che la particolare situazione italiana abbia bisogno di limiti precisi.
In una lettera inviata all’Italia dalla Commissione Ue nei mesi scorsi il nostro Paese veniva richiamato sul fatto che “l’introduzione nel Codice appalti italiano di quello che appare come un divieto generale di subappaltare i contratti e la previsione di limiti quantitativi generali e astratti applicabili laddove il subappalto è consentito, sembrano in netto contrasto con le norme e la giurisprudenza Ue”.
Secondo una sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, le limitazioni al subappalto sono irregolari in tutte le loro forme ed è quindi vietato imporre eventuali tetti. Nel nostro sistema, invece, a beneficio delle piccole e medie imprese, resta un limite massimo al subappalto pari al 30% del totale dell’importo mandato in gara.
Ancora, dunque, tanti interrogativi e troppe poche risposte.
Nel frattempo ricordiamo che, secondo il nuovo Codice degli Appalti, il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare.
L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
L’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

 

A cura di lentepubblica.it del 09/01/2018

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