LA PROROGA DEI CONTRATTI IN ESSERE
Il Tar, Milano, con la sentenza n. 2128 del 10 novembre 2017, interviene in tema di nuova gara, gestione transitoria, contratto ponte e alternative alla proroga con il gestore uscente, ai sensi dell’articolo 106 del codice degli appalti.
Non vi è norma che imponga alle amministrazioni di prorogare i contratti scaduti in attesa dell’esito della gara indetta dalla centrale di committenza: si deve anzi ritenere che ogni amministrazione appaltante, nell’ambito della propria discrezionalità, possa provvedere nelle more all’approvvigionamento nelle forme consentite dall’ordinamento; quindi non solo mediante eventuali proroghe, ma anche attraverso la stipula di contratti “ponte” oppure, come nel caso di specie, avvalendosi della clausola di adesione, laddove il servizio o la fornitura risultino ad esempio economicamente più vantaggiosi.
A cura di ASFEL del 24/11/2017
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