Servizi di Ingegneria e di Architettura: il MePA non è applicabile?
Il Consiglio Nazionale Ingegneri ha diramato una circolare (n. 133/2017) attraverso la quale ha diffuso un documento, a cura del Dipartimento Centro Studi della sua Fondazione, che fornisce chiarimenti sul MEPA e sui Servizi di Ingegneria e di Architettura.
La nozione di mercato elettronico è, oggi riportata alla lett. bbbb) dell’art.3 del D.Lgs. 50/2016 che lo definisce come uno strumento di acquisto che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica. Il Mercato Elettronico è uno degli Strumenti di Acquisto previsti nell’ambito del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti nella Pubblica Amministrazione. È un mercato digitale in cui le PPAA, nel rispetto della normativa prevista per l’approvvigionamento di beni e servizi pubblici, possono effettuare da Fornitori abilitati acquisti di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario.
In via generale si è ritenuto che l’obbligo di ricorso ad un mercato elettronico, sia esso quello della pubblica amministrazione (MEPA), ovvero quello realizzato direttamente dalla stazione appaltante o dalle centrali di committenza, garantisce la tracciabilità dell’intera procedura di acquisto ed una maggiore trasparenza della stessa, con conseguente riduzione dei margini di discrezionalità dell’affidamento e la possibilità, da parte di imprese concorrenti che riescano ad offrire prezzi più convenienti, di aderire ai medesimi mercati.
Ciononostante, ed a prescindere per il momento dalle problematiche sollevate dall’art. 36 del Codice e dall’incidenza di quest’ultima disposizione normativa (in merito alle quali si dirà successivamente), anche nel previgente sistema normativo (quello di cui al DLGS 163/2006 e di cui all’art. 328 DPR 207/2010), il prioritario ricorso ai mercati elettronici ed alle procedure telematiche di acquisto non rappresentava un obbligo assoluto, ma circoscritto dalla sussistenza di determinate condizioni.
In base alle considerazioni di cui sopra è possibile ritenere:
1) che l’art. 36, comma 6 del Codice dei contratti, nella parte in cui prescrive la sola facoltà dei soggetti aggiudicatori di ricorrere ai mercati elettronici (ivi incluso il MEPA), abbia abrogato le norme che prescrivono l’obbligatorio prioritario ricorso a detti mercati;
2) in ogni caso, l’ambito oggettivo di operatività del principio dell’obbligatorio ricorso ai mercati elettronici soffre alcune limitazioni collegate alla particolare natura dei beni e/o servizi oggetto di affidamento ed i servizi di progettazione (in generale i servizi intellettuali), in quanto servizi non standardizzati, ma il cui contenuto è plasmato dall’esigenza di risolvere le problematiche legate alle richieste ed esigenze del caso specifico e che, pertanto, non possono essere oggetto di strumenti di negoziazione elettronica (né, tantomeno, di strumenti di acquisto che non prevedono negoziazioni).
Dunque si sostiene la non obbligatorietà e l’inapplicabilità del ricorso ai mercati elettronici per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura dopo le modifiche dell’art.36 del Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016).
A cura di lentePubblica.it del 21/11/2017
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