IL RUP NELLA COMMISSIONE DI GARA

Il Tar, Venezia, con la sentenza n. 973 del 31 ottobre 2017, è intervenuto in tema di incompatibilità del Rup con la commissione giudicatrice, alla luce del correttivo, ai sensi degli articoli 31 e 77 del codice dei contratti pubblici.

La nuova formulazione dell’art. 77, comma 4 esclude la figura del Rup dalla generale incompatibilità prevista nel medesimo comma 4, prevedendo ora al contrario che: “La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.”.
Pertanto, è necessario valutare, concretamente l’incompatibilità, sotto il profilo dell’interferenza sulle rispettive funzioni assegnate al Rup e alla Commissione di gara, ovvero una prova circa gli elementi concreti da cui scaturirebbe una eventuale situazione di incompatibilità.

 

A cura di ASFEL del 15/11/2017

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