IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO

Il Tar, Bari, con la sentenza del 30 ottobre scorso n. 1109, interviene sulla possibilità o meno dell’impugnazione immediata della clausola del bando che prevede il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 204 del codice dei contratti pubblici.

I Giudici hanno ribadito che l’attuale formulazione dell’art. 120 c.p.a. prevede, al comma 2 bis, l’obbligo di immediata impugnazione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di affidamento per motivi relativi ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali".
Giurisprudenza cosante prevede che l'onere di immediata impugnazione del bando o del disciplinare di gara sussiste solo in caso di clausole escludenti, tra cui quelle che impediscono la partecipazione alla gara, o prescrivono requisiti soggettivi di ammissione o di partecipazione alla gara arbitrari e discriminatori.

 

A cura di ASFEL del 06/11/2017

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