LA SCELTA DEL PREZZO PIU' BASSO

Il Tar, Roma, con la sentenza del 7 agosto 2017 n. 9249, è intervenuto sull’applicazione del criterio del prezzo più basso e sui limiti alla discrezionalità in capo alla stazione appaltante nella scelta del criterio di aggiudicazione.

Il ricorrente aveva censurato il criterio il criterio scelto in quanto non riteneva che l’aggiudicataria fosse in possesso dei requisiti di capacità tecnica allo svolgimento del servizio sulla scorta delle previsioni contenute nel bando per le attività inerenti l’oggetto dell’appalto.
Per i Giudici, il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso può essere impiegato, quando le caratteristiche della prestazione da eseguire sono già ben definite dalla Stazione appaltante nel capitolato d’oneri, in cui sono previste tutte le caratteristiche e condizioni della prestazione pertanto il concorrente deve solo offrire un prezzo.

 

A cura di ASFEL del 11/09/2017

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