LE MODIFICAZIONI SOGGETTIVE IN SEDE DI GARA

Il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza n. 4086 del 28 agosto scorso è intervenuto sulle modificazioni soggettive registrate nel corso della procedura di gara, nonché nell'ipotesi del fallimento di una delle società aderenti all’Ati partecipante alla gara.

Nella sentenza è richiamato un importante precedente dello stesso Giudice, in base al quale se da un lato sono vietate modificazioni della composizione delle ATI nella fase procedurale che intercorre tra la presentazione delle offerte e la definizione della procedura di aggiudicazione, dall'altro è consentito pur sempre il recesso di una o più imprese partecipanti all'Ati stessa.

 

A cura di ASFEL del 07/09/2017

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