Appalti, Anomalie nelle Offerte: chi le valuta?
La sentenza del Tar Puglia, Bari, sezione II, del 22 agosto 2017 n. 932 fornisce alcuni importanti chiarimenti in tema di valutazione dell’anomalie delle offerte negli appalti pubblici e precisazioni sull’organo/soggetto che deve assumersi la responsabilità sul relativo giudizio.
Il principio del contraddittorio, in relazione all’idoneità e sufficienza del supporto motivazionale del giudizio di incongruità di un’offerta anomala, non può essere enfatizzato fino al punto da risolversi in un vincolo assoluto di piena corrispondenza tra giustificazioni richieste e ragioni di anomalia. Se, per un verso, è indiscutibile che il subprocedimento di verifica, oltre a garantire la serietà dell’offerta, sia anche funzionale ad assicurare al concorrente la possibilità di illustrarne la sostenibilità economica in vista della salvaguardia di un proprio interesse sostanziale; per altro verso, le esigenze partecipative non possono condizionare l’esito del giudizio al punto da far assumere al contraddittorio procedimentale e ad ogni possibile momento di confronto o di chiarimento una funzione anticipatoria e vincolante del giudizio finale, tramite un meccanismo non più procedimentale, ma di tipo predecisorio (cfr. Tar Campania, Napoli, Sez. I 15/3/2017 n. 1500).
Secondo principi elaborati da ormai costante giurisprudenza, le esigenze di trasparenza e di tutela del concorrente vengono assicurate attraverso specifiche connotazioni dell’impianto motivazionale posto a fondamento del giudizio conclusivo espresso sull’offerta anomala, ritenuto sufficiente mediante rinvio per relationem alle giustificazioni offerte in ipotesi di esito favorevole, maggiormente stringente e puntale nel caso opposto. Il Collegio rileva che, nel caso di specie, il subprocedimento di verifica di anomalia non ha aggirato il confronto tra stazione appaltante e società ricorrente, avendo già la Commissione di gara a disposizione gli elementi giustificativi per tutti le voci di prezzo, acquisiti nel procedimento originario di verifica dell’anomalia dell’offerta. Peraltro, la ricorrente non ha provato –neanche in giudizio- l’utilità che avrebbe avuto sul piano sostanziale la sua partecipazione.
Deve rammentarsi che oggetto della verifica di anomalia -e quindi fulcro della motivazione del giudizio che al riguardo si esprime- è l’offerta nella sua globalità, sebbene attraverso l’esame analitico di sue componenti. Il relativo giudizio ha, dunque, natura globale e sintetica circa la serietà o meno dell’offerta nel suo insieme, essendo irrilevanti le pur sempre possibili isolate e singole voci di scostamento; non ha, infatti, per oggetto la ricerca di ipotetiche inesattezze parziali dell’offerta economica ma è finalizzato ad accertare se quest’ultima -nel complessosia attendibile e, dunque, se dia serio affidamento circa la corretta esecuzione dell’appalto.
Dalle linee guida dell’Anac n. 3/2016, queste incombenze sono state definitivamente attribuite al Rup che, nell’espletamento delle incombenze del sub-procedimento può avvalersi indifferentemente della commissione di gara, dell’organico della stazione appaltante, di una struttura costituita appositamente per queste valutazioni o di una commissione nominata ad hoc. A prescindere dalle modalità operative, comunque, la paternità sul giudizio ovvero il soggetto responsabile a cui sono imputabili gli effetti degli esiti della verifica rimangono in capo al responsabile unico che deve fare proprie eventuali valutazione espresse anche da soggetti chiamati in ausilio.
A cura di LentePubblica.it del 29/08/2017
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