IL PREZZO PIU' BASSO FINO A 2 MILIONI
Con la modifica dell'art. 95 del Codice dei contratti il decreto correttivo ha previsto la possibile applicazione del criterio del prezzo più basso per lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro.
Criterio che può essere utilizzato solo a determinate condizioni: quando l’affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo, specificando che per l’affidamento dei lavori dovranno essere utilizzate le procedure ordinarie senza alcuna possibilità di procedura negoziata.
L’Ente appaltante, inoltre, potrà utilizzare l'esclusione automatica delle offerte anomale avvalendosi del metodo antiturbativa, con il sorteggio in corso di gara del criterio matematico per individuare le offerte anomale da scartare al fine di evitare che le imprese posano formare cartelli.
A cura di ASFEL del 20/06/2017
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