Articolo 52-ter al decreto legge n. 50 del 2017 (cosiddetta manovrina)

Anche gli orologi rotti segnano l'ora giusta un paio di volte al giorno.

Dopo la provvidenziale soppressione del comma 2 dell'articolo 211 del Codice dei contratti (soppressione della quale nessuno ha voluto assumere la paternità, ma il cui responsabile andrebbe insignito dell'onorificenza di Grande Ufficiale, avendo espulso dall'ordinamento una norma demenziale), si sta introducendo un articolo 52-ter al decreto legge n. 50 del 2017 (cosiddetta "manovrina") che, pur non essendo una soluzione ottimale, ha almeno il pregio di collocarsi nell'ambito della ragionevolezza e della conformità a Costituzione: Art. 52-ter. – (Modifiche al codice dei contratti pubblici).
1. All'articolo 211 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
«1-bis. L'ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
1-ter. L'ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l'ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica l'articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
1-quater. L'ANAC, con proprio regolamento, può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter
».

 

A cura di Bosetti Gatti & Partners s.r.l. - articolo pubblicato sul sito internet www.bosettiegatti.eu 

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