Riparametrazione dei punteggi

Il Tar, Firenze,  con la sentenza n. 689 del 16 maggio 2017 interviene in tema di funzione della riparametrazione del punteggio e relativa discrezionalità della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 83 del codice dei contratti.

La scelta di procedere o meno alla riparametrazione dei punteggi si inserisce nel più ampio ambito della individuazione, da parte della stazione appaltante, degli elementi di valutazione e comparazione delle offerte nelle gare da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La riparametrazione ha la funzione di garantire l’equilibrio tra elementi qualitativi e quantitativi di giudizio, in modo da assicurare la completa attuazione della volontà manifestata al riguardo dalla stazione appaltante: applicando la riparametrazione a una delle componenti dell’offerta.

 

A cura di ASFEL del 23/05/2017

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