Appalti: il CdS sulla mancata attivazione del CIG

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 2238 del 12 maggio 2017, si è pronunciato sulla mancata attivazione del CIG (Codice Identificativo di Gara), fornendo chiarimenti sull'obbligatorietà dello stesso.

In particolare la parte ricorrente aveva rilevato l’illegittimità della gara per mancata attivazione del codice CIG (codice identificativo gara), censurandosi la sentenza di prime cure secondo cui l’obbligo di indicazione del CIG attiene non già alla fase di scelta del contraente, ma alla fase esecutiva del procedimento di gara, ed in particolare alla stipula del contratto.
Così i giudici di Palazzo Spada: "Tale motivo deve essere disatteso, meritando conferma la sentenza di primo grado che ha collegato l’obbligatorietà dell’’indicazione del CIG alla stipula del contratto, essendo la stessa essenzialmente funzionale alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto inferibile dall’art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136. A tale considerazione deve aggiungersi l’ulteriore che tiene conto della peculiarità del contratto oggetto di controversia, che partecipa della natura di contratto attivo e di concessione di servizi".

 

A cura di giurdanella.it del 18/05/2017

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