Chiarimenti sulle offerte imputabili ad un unico centro decisionale

Offerte imputabili ad un unico centro decisionale: come vengono gestite in una gara d’appalto? Quali sanzioni possono ricevere?

La norma fissata dall’art. 80, co. 5 lett. m, del d.lgs. n. 50/2016, richiamata nei documenti di gara, al pari di quella precedentemente dettata dall’art. 38, co. 1 lett. m-quater del d.lgs. n. 163/2006, nel sanzionare con l’esclusione le offerte imputabili ad un unico centro decisionale assolve alla funzione di garantire nelle gare pubbliche i principi di segretezza e serietà delle offerte e di leale ed effettiva competizione (Cons. di Stato, sez. V, 1.8.2015 n. 3768).
Il sanzionato collegamento sostanziale fra le offerte dei partecipanti viene ravvisato nella presenza di elementi plurimi, precisi e concordanti rivelatori, ex art. 2729 cod. civ., della sussistenza di un medesimo centro di interessi comprovata, secondo il costante e condiviso insegnamento giurisprudenziale (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 11.7.2016 n. 3057; Tar Lombardia Milano sez. I, 29.11.2016 n. 2248), anche dalla presenza di legami parentali, dall’analogia nelle modalità di presentazione delle offerte e dalla coincidenza delle sedi o residenze degli offerenti.
Nella fattispecie in esame, come fondatamente osservato dalla società interessata, le offerte inoltrate dai signori Greco, poste a confronto fra loro, presentano i profili necessari per addivenire ad un giudizio di riconduzione ad un unico centro direzionale.
Ed infatti, oltre al non contestato rapporto di parentela diretta di primo grado fra i signori Greco, vengono in evidenza (cfr. allegati al ricorso) l’identica residenza dichiarata, l’identità del luogo e della data di compilazione dell’offerta economica nonché la comune assistenza offerta ad entrambi i controinteressati dal medesimo studio professionale, indicato in entrambe le offerte quale comune domiciliatario per il ricevimento delle comunicazioni di gara da parte dell’amministrazione.
A ciò deve aggiungersi l’evidente assimilabilità calligrafica nella compilazione dei rispettivi moduli inseriti nella documentazione amministrativa.
Alla luce di quanto precede il ricorso in esame merita accoglimento e da ciò consegue l’annullamento degli atti impugnati, fermo restando naturalmente – nel rispetto della presente decisione – ogni ulteriore determinazione riservata all’amministrazione, anche in ordine alla successiva individuazione del gestore.

 

A cura di lentepubblica.it del 09/05/2017

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