Offerta tecnica non conforme alle specifiche tecniche

Trga Trento 3 gennaio 2017, n. 2  

Contratti della Pubblica amministrazione – Offerta - Offerta tecnica – Specifiche tecniche – Offerta non conforme – Conseguenza.

In sede di gara pubblica, l'offerta non conforme alle specifiche tecniche indicate nel capitolato comporta l'annullamento dell'aggiudicazione dell'appalto (indetto con il criterio del maggior ribasso) anche se il capitolato e il bando non la prevedono esplicitamente(1).

 

(1) Ha ricordato il Tribunale, richiamando precedenti conformi, che l'art. 68, comma 4, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (secondo cui “Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al comma 3, lett. a), le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche”) pone a carico della parte che intenda partecipare alla gara, offrendo un prodotto con caratteristiche non conformi ma solo equivalenti alle specifiche tecniche, l'onere di fornire "nell'offerta stessa" idonea prova sulla equivalenza della propria proposta rispetto alle previsioni di cui alla legge di gara (Tar Veneto, sez. III, 13 maggio 2016, n. 514; id. 20 gennaio 2016, n. 39; Tar Bari, sez. I, 13 gennaio 2015, n. 32).
Ha aggiunto che la valutazione dell'equivalenza di un prodotto, che attiene anche all'appropriatezza del mezzo di prova, costituisce espressione di un potere discrezionale dell'Amministrazione e può essere sindacato dal giudice solo nella misura in cui si riveli illogica, contraddittoria o irrazionale (Tar Friuli Venezia Giulia 21 gennaio 2014, n. 16; Tar Brescia, sez. II, 18 aprile 2013, n. 381; Tar Sardegna, sez. I, 20 febbraio 2012, n. 137).
Da segnalare che il nuovo Codice dei contratti pubblici disciplina le specifiche tecniche all’art. 68, i cui commi 7 e 8 prevedono che: “7. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al comma 5, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'art. 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche”; “8. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al comma 5, lettera a), di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta di lavori, di forniture o di servizi conformi a una norma che recepisce una norma europea, a una omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale o a un sistema tecnico di riferimento adottato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti. Nella propria offerta, l'offerente è tenuto a dimostrare con qualunque mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che i lavori, le forniture o i servizi conformi alla norma ottemperino alle prestazioni e ai requisiti funzionali dell'amministrazione aggiudicatrice”.

 

A cura di Giustizia Amministrativa

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