MANCATI PAGAMENTI NEGLI APPALTI: IL COMUNE NON È RESPONSABILE

Il Comune non è responsabile con l’appaltatore per il mancato pagamento delle retribuzioni dei lavoratori impegnati nell’esecuzione dell’opera pubblica

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 10 ottobre 2016 n. 20327, ribadendo che la diversità di disciplina rispetto al settore privato, trova la sua ragion d’essere in una serie di controlli previsti nel corso dell’appalto pubblico e assenti nel privato, ma anche nella necessità di preservare i conti dello Stato in modo da non esporre le amministrazioni a un’alea contabile.
La Corte di Appello di Torino, invece, decidendo diversamente rispetto alla Cassazione, aveva condannato il Comune di Torino, in solido con una Srl, a pagare 12.409 euro a un dipendente della società appaltatrice quale «retribuzione diretta, indiretta e differita per il periodo dal 10 agosto 2012 al 6 maggio 2013».
Il giudice di secondo grado aveva ritenuto superabile la decisione n. 15432/14 con cui la Cassazione aveva affermato l’inapplicabilità dell’articolo 29, comma 2, del Dlgs 276/2003 ai contratti di appalto stipulati dalle Pa.
In sostanza, Suprema Corte ha bocciato l’argomento della disparità di trattamento del lavoratore negli appalti pubblici rispetto a quelli privati perché si tratta di due situazioni differenti.

 

a cura di ASFEL

 

 

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