Sottoscrizione digitale e analogica sono pienamente equipollenti ed obbligatoriamente acquisibili dalla PA

FATTO
Un raggruppamento partecipa ad una gara, e appone all’offerta la sola sottoscrizione digitale della mandataria. Le mandanti appongono invece appongono sottoscrizione autografa, accompagnata dalla copia della carta di identità dei sottoscrittori.
L’appellante lamenta che l’offerta economica del costituendo RTI mancava della sottoscrizione digitale di tutti i componenti del RTI, e tanto in violazione di quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dalla lettera di invito.

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DIRITTO
Cons. Stato, V, 05 giugno 2025, n. 4877 respinge l’appello.
Secondo il Collegio la modalità di firma analogica, sebbene non espressamente prevista dalla legge di gara, comunque va considerata equipollente alla firma digitale ai sensi dell’art. 65 del codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005), disposizione primaria questa che dunque ben può efficacemente eterointegrare – senza disapplicazione alcuna – la suddetta disposizione secondaria di gara.
Più nello specifico, secondo il Collegio, l’art. 38, comma 2, del DPR n. 445 del 2000 prevede che: “Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”. Dal canto suo l’art. 65 del codice amministrazione digitale prevede in estrema sintesi e per quanto di specifico interesse che: “Le istanze … presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni” (e tra questa anche le domande di partecipazione alle gare pubbliche) “sono valide … a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all’articolo 20” (dunque mediante firma digitale) “…. c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità” (dunque anche in formato analogico).
Trattasi pertanto di forme di sottoscrizione (digitale e analogico) non solo alternativamente valide o comunque pienamente equipollenti ma anche obbligatoriamente acquisibili dalla PA nel senso che quest’ultima è tenuta ad accettare, da parte dei privati, istanze firmate in modalità tanto in formato digitale quanto in formato analogico (sottoscrizione e copia del documento scansionati).
Né d’altra parte l’art. 19 del decreto legislativo n. 36 del 2023 (Principi e diritti digitali) risulta avere apportato deroghe particolari al sistema sopra descritto circa le modalità di sottoscrizione delle istanze rivolte alla PA. Nei sensi di cui si è appena detto, trattasi allora di “elementi obbligatori per l’ordinamento” (accettazione in via alternativa di firma digitale oppure analogica) come tali idonei ad eterointegrare la legge di gara nelle ipotesi in cui, proprio come nel caso di specie, sia unicamente prevista la firma digitale;
Secondo il Collegio, quindi, l’offerta in questione risultava con assoluta certezza riconducibile e imputabile a un determinato soggetto/operatore economico ossia al raggruppamento.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 05/06/2025 di Elvis Cavalleri

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