Rup in gara anche senza requisiti. Cosa si chiede, invece, al responsabile di fase

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Che il RUP possa espletare il proprio ruolo anche senza il possesso dei requisiti necessari è circostanza ormai assodata, poiché il Codice prevede nel proprio allegato I.2, all’art. 2: “Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal Codice e dal presente allegato. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza”.

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La questione relativa al RUP privo di requisiti è stata oggetto di un recente parere del MIMS (Ministero per la mobilità sostenibile); si tratta del parere n. 2499 del 21 giugno 2024, nel quale sono stati affrontati anche altri temi interessanti riguardanti i requisiti del Responsabile di fase, nonché la nomina di uno specifico RUP nelle Centrali di committenza.

Il quesito posto al Ministero

Al servizio di supporto del Ministero era stato formulato un quesito piuttosto articolato.

Nello specifico, veniva chiesto di chiarire se una Centrale di Committenza a cui i Comuni avevano delegato la fase dell’affidamento fino alla proposta di aggiudicazione, dovesse nominare un proprio RUP. In caso affermativo, se questo dovesse possedere tutti i requisiti previsti dall’allegato. I.2. Diversamente, se dovesse essere un Responsabile di Fase o Responsabile Procedimento, anche privo dei requisiti appartenenti al RUP.

Nel caso specifico se fosse possibile nominare come RUP o Responsabile di fase il Responsabile di Settore CUC che però non aveva detti requisiti (non era un tecnico e non aveva maturato esperienza), dovendo curare la fase dell’affidamento. Ovvero se fosse possibile che venisse nominato RUP un dipendente dell’Amministrazione ma appartenente ad altro Settore in possesso dei Requisiti All. I.2 

Le novità sul RUP

Il Ministero, ha preliminarmente rammentato che il nuovo Codice ha innovato profondamente la figura del RUP, il quale è divenuto “Responsabile Unico di Progetto” o, in altri termini, responsabile unico “dell’intervento pubblico” complessivamente inteso.

La transizione dalla responsabilità del “procedimento” a quella del “progetto” è anzitutto coerente con il nuovo Codice caratterizzato dal principio del risultato.

La nomina del RUP in caso di Centrali di committenza

Relativamente al tema posto, il Ministero ha rammentato che è necessario fare riferimento alla lettera dell’art. 15, comma 9, e all’art. 62, comma 13, del nuovo Codice nonché all’art. 9, comma 5, dell’Allegato I.2.

In base alle suddette disposizioni risulta letteralmente che le Centrali e le S.A. qualificate, che svolgono attività di committenza ausiliarie per conto di altri enti, devono nominare un RUP che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell’intervento, la quale a sua volta nomina un Responsabile per attività di propria competenza.

La risposta alla domanda 1 (necessità che la Centrale di committenza nomini un proprio RUP) è pertanto affermativa.

RUP e possesso dei requisiti

Relativamente alla domanda 2 (necessità che il RUP debba possedere tutti i requisiti prescritti dall’allegato I.2) il Ministero ha osservato che, in base alla disposizione di cui all’art. 15 comma 2 del Codice si ricava il principio secondo cui il RUP è un soggetto in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2 e delle competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati.

Nell’Allegato I.2, agli articoli 4 e 5 sono declinati i requisiti di professionalità del RUP. La risposta è quindi affermativa.

Responsabile di fase privo di requisiti

Relativamente alla domanda n. 3 (possibilità di nominare un Responsabile di fase privo di requisiti), il Ministero ha rammentato che tale figura è disciplinata dall’art. 15 co. 4, il quale recita: “ferma restando l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP”.

La Relazione illustrativa al Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 36/2023 chiarisce, con riferimento all’art. 15, comma 4, che “In caso di nomina dei Responsabili di fase, infatti, rimangono in capo al RUP gli obblighi – e le connesse responsabilità – di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono ripartiti in capo ai primi i compiti e le responsabilità delle singole fasi a cui sono preposti”.

In conclusione, il Ministero puntualizza che, relativamente ai Responsabili di fase, come si ricava dalle disposizioni sopra richiamate, i requisiti richiesti devono essere coerenti con le responsabilità assegnate.

La precisazione del Ministero lascia intendere che il Codice non prevede dei requisiti specifici per il Responsabile di fase, il quale, peraltro, è chiamato a svolgere un mero ruolo di supporto al RUP. Pertanto, per lui, non potranno che essere richiesti dei requisiti più tenui rispetto a quelli previsti per il Responsabile Unico di Progetto.

RUP privo di requisiti

Relativamente alla domanda n. 4 (Nomina RUP privo dei requisiti), il Ministero ha rammentato che ai sensi dell’art. 2 comma 1 – ultimo capoverso dell’allegato I.2., “il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante”.

Pertanto il Ministero fa comprendere che il RUP privo di requisiti può comunque contare sul supporto della stazione appaltante e in mancanza, su soggetti esterni aventi le specifiche competenze necessarie.

In generale si rileva che il nuovo Codice, dopo aver attenuato i requisiti di esperienza rispetto alle linee guida ANAC n. 3, chiarisce definitivamente la possibilità per la stazione appaltante di nominare anche un RUP privo dei requisiti e il Ministero ha rammentato che il co. 3 dell’art. 1, dell’allegato I.2 dispone: “Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l’intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti.”

Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, il nuovo Codice valorizza le funzioni di supporto al RUP prevedendo all’art. 15, comma 6, che “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1 per cento dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo”.

Questo ultima diposizione è meglio chiarita dall’art. 3 dell’allegato I.2, il quale precisa che la struttura stabile di supporto è creata dalla stazione appaltante a supporto del RUP alla quale conferire, su proposta di quest’ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell’intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche.

Fonte: Asmel – Le Autonomie del 16/07/2024 di Salvio Biancardi

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