Riparto della giurisdizione in tema di revisione prezzi
Il Consiglio di Stato, con la sentenza odierna, esplicita in maniera puntuale la questione (e la relativa giurisprudenza) del riparto della giurisdizione in materia di revisione prezzi.
Visti anche i cambiamenti apportati dal “correttivo” (modifiche all’art. 60 del Codice ed inserimento dell’allegato II.2-bis) alla disciplina della revisione dei prezzi, la sentenza appare di grande attualità.
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SCARICA GRATIS LA GUIDAQuesto quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 22/01/2025, n. 489:
4.3.2.1. La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato – pur nella varietà dei casi portati all’attenzione del giudice amministrativo – è univoca nell’attribuire alla propria giurisdizione le fattispecie di revisione prezzi, purché disciplinate dal ridetto art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006 (al quale peraltro l’orientamento giurisprudenziale consolidato attribuisce la portata di delineare un procedimento amministrativo nel cui ambito la posizione del privato si configura come di interesse legittimo: cfr., tra le tante, Cons. Stato, V, 6 settembre 2022, n. 7756; ciò, che, in effetti, non corrisponde sempre al meccanismo revisionale come in concreto previsto nelle clausole di revisione prezzi, quando esistenti nel contratto di appalto). Tuttavia, viene dato conto dell’eccezione individuata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, escludendone l’operatività in ogni situazione nella quale, assumendo esercitato un “potere autoritativo”, si rinvengono i caratteri tipici della fattispecie normativa del ridetto art. 115 (cfr., per tale impostazione, oltre a Cons. Stato, V, n. 5446/19 cit., anche Cons. Stato, III, 7 luglio 2022, n. 5651 e id., III, 25 luglio 2023, n. 7291).
4.3.3. In definitiva, l’analisi dei casi concreti oggetto delle diverse decisioni induce a ritenere che le oscillazioni della giurisprudenza civile e amministrativa abbiano a fondamento il punto critico dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 del d.lgs. n. 104 del 2010, costituito dal rinvio fatto dalla norma sul riparto di giurisdizione ad una fattispecie normativa – quella dell’art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006 – che è stata variamente applicata dalle stazioni appaltanti (con l’inserimento nei contratti di clausole di revisione dal contenuto non univoco ovvero con la necessità dell’inserzione automatica ex art. 1339 cod. civ., generando quindi le soluzioni differenziate cui, nei casi concreti, è pervenuta la giurisprudenza) e soprattutto che – nell’evoluzione della disciplina sostanziale dei pubblici appalti – è da diversi anni venuta meno, sostituita dapprima dall’art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016 (che rimetteva alla discrezionalità della stazione appaltante, in sede di redazione dei documenti di gara, la previsione di clausole di revisione dei prezzi) ed attualmente dall’art. 60 del d.lgs. n. 36 del 2023 (che prevede l’inserimento obbligatorio di clausole di revisione prezzi, attivabili “al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva” secondo quanto specificato nella norma di più recente introduzione).
La quaestio iuris sottesa al criterio di riparto della giurisdizione in tema di revisione prezzi consiste allora nella riconducibilità del caso concreto ovvero dell’una e/o dell’altra delle dette norme successive alla previsione dell’art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2005, e quindi anche nell’attualità, o meno, del richiamo a quest’ultima disposizione, ai fini del riparto di giurisdizione, contenuto nell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 c.p.a.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 22/01/2025 di Roberto Donati
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