Ribasso in cifre o ribasso in lettere?

Il Consorzio ricorrente sostiene che erroneamente la Commissione ha attribuito prevalenza al ribasso espresso in lettere (17,17%), rispetto a quello indicato in cifre (26,11%), quest’ultimo corrispondendo all’effettiva volontà negoziale.
Ciò in quanto, dall’esame globale del contenuto dell’offerta economica, esposta nei 3 files da caricare nel sistema, risultava che il ribasso offerto era ancorato al 26,11%, ricavandosi da due dei tre documenti richiesti che a tale percentuale, sul prezzo base di € 13.500.000,00, corrispondeva il prezzo, espressamente indicato, di € 9.975.150,00 (mentre la percentuale del 17,17% avrebbe corrisposto ad un diverso importo di € 11.182.050,00).

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Da tanto il ricorrente fa discendere che, trattandosi di errore materiale facilmente riconoscibile e percepibile senza attingere a fonti esterne all’offerta, in ossequio ai principi di buona fede l’errore di compilazione non avrebbe potuto ridondare in danno del concorrente. Impugna comunque la previsione del disciplinare, reputandola come detto affetta da nullità parziale, laddove stabilisce che: “In caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e in lettere, la prevalenza sarà attribuita all’espressione in lettere”.
Tar Campania, Napoli, Sez. I, 07/03/2025, n. 1895 accoglie il ricorso:
È agevolare evidenziare che il ricorso non è finalizzato ad un ricalcolo delle medie o della soglia dell’anomalia, sulla base di un dato sopravvenuto all’aggiudicazione, ma è volto a contestare l’operato illegittimo della stazione appaltante nell’individuare il ribasso contenuto nell’offerta del concorrente, originariamente formulata (tant’è che, nel precedente verbale della Commissione, l’offerta era stata inizialmente valutata come preferibile rispetto a tutte le altre).
Tanto premesso, le censure contenute nei due motivi di ricorso possono essere trattate congiuntamente.
Il Consorzio ricorrente impugna la previsione dell’art. 17 del disciplinare, reputandola come detto affetta da nullità parziale, laddove stabilisce che: “In caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e in lettere, la prevalenza sarà attribuita all’espressione in lettere”.
Di tale disposizione ha fatto applicazione la Commissione, rettificando il ribasso del ricorrente e riformulando la graduatoria.
Reputa il Collegio che non debba indugiarsi sulla prevalenza da assegnare al ribasso espresso in cifre o in lettere, poiché la controversia all’esame si connota per un elemento che la contrassegna, dal quale discende la soluzione da dare al caso concreto, in base non già all’individuazione di quale sia il generale criterio di prevalenza, bensì avuto riguardo ad una specifica circostanza.
Non può revocarsi in dubbio che l’espressione in lettere del ribasso va preferita, in tutti i casi in cui occorre risolvere un contrasto tra due espressioni inconciliabili (rese in cifre e in lettere), occorrendo giocoforza prescegliere una delle due.
Nell’espressione “discordanza” tra importo in cifre e in lettere è insito il concetto di conflitto tra due termini, che non siano in alcun modo armonizzabili tra loro e contrastanti in maniera assoluta, senza poter affatto ricavare la ragione della loro diversità.
In questo caso, è indubbia la preferenza da accordare al ribasso espresso in lettere, poiché esso è evidentemente il frutto della più “meditata” manifestazione della volontà del concorrente, risultando indubbiamente che vi sia maggiore attenzione e cura nell’esprimere un importo in lettere, mentre l’indicazione in cifre dello stesso importo può essere il frutto di una frettolosa trascrizione o di un deficit di attenzione.
È sostanzialmente questa la ragione della prevalenza da accordare all’espressione in lettere, che plausibilmente va ritenuta più aderente alla volontà dell’offerente.
In questi termini non è censurabile la previsione del disciplinare.
Alla suesposta regola deve però derogarsi, allorquando sia ravvisabile che l’errore è ricaduto nell’espressione in lettere del ribasso, mentre è il ribasso in cifre a corrispondere al prezzo offerto.
Nella fattispecie all’esame, esiste un termine di paragone (il prezzo di € 9.975.150,00, che corrisponde al ribasso del 26,11% e non può corrispondere al 17,17%) in grado di risolvere la contraddizione tra termini altrimenti inconciliabili, di talché il criterio astratto della prevalenza dell’espressione in lettere è destinato a recedere.
Ciò in quanto emerge la riconoscibilità dell’errore dichiarativo, di tal che l’espressione in lettere era rettificabile e, in virtù dei principi di conservazione degli atti giuridici e di massima partecipazione, occorreva far prevalere l’effettiva volontà del concorrente, trattandosi di un errore materiale facilmente riconoscibile attraverso elementi interni all’offerta, tali da configurare senza margini di incertezza un errore di digitazione dell’importo in lettere, che la Commissione avrebbe potuto e dovuto rilevare ed emendare, accordando prevalenza all’effettiva volontà del concorrente, non occorrendo attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima.
Per le suesposte ragioni, il ricorso R.G. 6504/2024 va accolto e, conseguentemente, deve essere annullata l’impugnata aggiudicazione, spettando alla stazione appaltante di rinnovare il procedimento e di procedere alla riformulazione della graduatoria.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 07/03/2025 di Roberto Donati

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