Principio di rotazione per imprese in collegamento sostanziale: applicabilità

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La ricorrente deduce la violazione del principio di rotazione sancito, essendo il servizio in esame stato aggiudicato sostanzialmente alla stessa ditta uscente, con cui l’aggiudicataria presenta forti collegamenti sostanziali, tali da prefigurare un unico centro di interesse.

Tar Puglia, Lecce, II, 4 febbraio 2021, n. 193 ritiene la censura fondata.

“Ai sensi dell’art. 36 co 1 CAP, “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché’ del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all’articolo 50”.

Tale essendo il tenore della cennata previsione normativa, occorre ora indagarne la portata.

Sul punto, premette il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa, “Il principio di rotazione di cui all’ art. 36, comma 1, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata ( Cons. Stato, V, 12 settembre 2019, n. 6160 ); esso ha infatti l’obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l’effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all’amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio ( Cons. Stato, VI, 4 giugno 2019, n. 3755). In questa ottica, non è casuale la scelta del legislatore di imporre il rispetto del principio della rotazione già nella fase dell’invito degli operatori alla procedura di gara; lo scopo, infatti, è quello di evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza della strutturazione del servizio da espletare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici pur se anch’essi chiamati dalla stazione appaltante a presentare offerta e, così, posti in competizione tra loro” (C.d.S, V, 15/12/2020 , n. 8030).

Tanto premesso, e venendo ora al caso di specie, rileva il Collegio che l’impresa uscente (Euroglobal Multiservice soc. coop.) e quella entrante (Soc.Coop. Euroglobal a r.l.) hanno lo stesso indirizzo e recapito telefonico registrato su Consip (Foggia, Via Piave n. 10), nonché lo stesso numero telefonico.

Inoltre, i legali rappresentanti dell’affidatario uscente e di quello entrante sono persone coniugate tra loro, nonché conviventi risiedenti nell’unico luogo.

Alla luce di tali elementi documentali, è evidente che le due società, seppur formalmente diverse (in quanto dotate di diversa P. IVA), sono sostanzialmente riconducibili ad un unico centro di interesse, rappresentato dai coniugi conviventi, nonché legali rappresentanti dell’una e dell’altra società.

Per tali ragioni, l’aggiudicazione si è tradotta in un sostanziale svuotamento del principio di rotazione sancito dal citato art. 36 CAP, essendo la gara in esame aggiudicata per due annualità consecutive al medesimo centro decisionale, in elusione della cennata previsione normativa.

Alla luce di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, va disposto annullamento dell’atto impugnato”.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 04/02/2021 di Elvis Cavalleri

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