Parere utilizzo MEPA

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Premessa

Con parere del 29 ottobre 2024, n. 2961, l’Ufficio di supporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha fornito un chiarimento significativo in merito all’utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) da parte delle stazioni appaltanti in riferimento agli affidamenti diretti. Tale chiarimento risponde ad alcuni dubbi espressi in relazione alle disposizioni contenute nel vademecum dell’ANAC riguardante gli affidamenti diretti, pubblicato il 28 agosto 2024.

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La questione

Il parere conferma che le stazioni appaltanti hanno la possibilità di utilizzare tali piattaforme come una variante del mercato elettronico, in alternativa al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e alle piattaforme delle centrali di committenza regionali (Soggetti aggregatori), anche per gli affidamenti di importo compreso tra i 5.000 e i 140.000 euro.

Il quesito sottoposto all’Ufficio di supporto riguarda la validità dell’articolo 1, comma 450, della Legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007), in relazione agli obblighi di approvvigionamento per gli enti locali. In particolare, si chiede se l’obbligo di procedere agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria, mediante il ricorso al MEPA, al soggetto aggregatore o alla piattaforma propria dell’ente, possa essere esteso alle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) certificate, anche e soprattutto alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal Codice dei contratti pubblici, in particolare dall’art. 25, che disciplina l’uso delle piattaforme di approvvigionamento digitale e il ciclo di vita digitale dell’appalto. Si interroga, inoltre, circa l’applicabilità di tale disposizione anche agli affidamenti relativi ai servizi di ingegneria, data la loro natura specifica e le relative normative.

In risposta al quesito posto, l’Ufficio di supporto del MIT ha confermato che gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa pubblica, come disciplinato dal primo comma dell’articolo 62 del nuovo Codice dei contratti pubblici, sono ancora in vigore. Dunque, la Legge 296/2006, che impone agli enti locali di utilizzare il MEPA o un soggetto aggregatore per gli acquisti sopra i 5.000 euro e sotto la soglia comunitaria, continua a essere applicabile, sebbene le modalità operative debbano ora essere adeguate alle nuove disposizioni legislative, con particolare riferimento al contesto della digitalizzazione delle procedure di appalto previste dal nuovo Codice degli appalti pubblici.

Il parere ribadisce che le piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) certificate, seppur diverse dal MEPA e dai soggetti aggregatori regionali, possono essere considerate equivalenti a questi strumenti, purché rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente e siano in grado di garantire una gestione trasparente e adeguata del processo di acquisto.

La piattaforma, dunque, diventa uno strumento alternativo al MEPA o al soggetto aggregatore regionale, in quanto consente la stessa modalità di approvvigionamento pubblico, integrando operatori economici e creando un "mercato" digitale aperto e accessibile.

In tal senso, il parere afferma che si può considerare equivalente l’utilizzo di un "sistema telematico messo a disposizione dalla centrale di competenza regionale" con l’uso di una PAD operativa presso la stazione appaltante.

Ne deriva che l'obbligo di utilizzare una piattaforma di approvvigionamento non si limita al MEPA o al soggetto aggregatore regionale, ma può essere esteso anche all'uso di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, che offrano la medesima funzionalità e garanzie di trasparenza e concorrenza.

In merito all’applicabilità di queste disposizioni agli affidamenti di servizi di ingegneria, il MIT ha chiarito che, pur essendo tali servizi caratterizzati da peculiarità tecniche e normative specifiche, le stesse regole si applicano anche a questa tipologia di appalto. Pertanto, gli affidamenti per i servizi di ingegneria di importo tra i 5.000 e i 140.000 euro devono essere effettuati attraverso piattaforme elettroniche, siano esse il MEPA, una piattaforma regionale o una PAD certificata.

Alla luce di quanto chiarito, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dovrà ritenere equivalente l’utilizzo del MEPA, del soggetto aggregatore regionale e della propria piattaforma di approvvigionamento certificata. Tale equivalenza implica che, per gli affidamenti diretti, la stazione appaltante potrà procedere all’utilizzo di piattaforme digitali certificate anche in assenza di ricorso al MEPA o alla piattaforma regionale, a condizione che queste ultime siano in grado di "popolare" la piattaforma con operatori economici e garantirne la funzionalità.

Conclusioni

Il parere in questione conferma che le stazioni appaltanti possono considerare le piattaforme di approvvigionamento digitali certificate come alternative valide al MEPA e ai soggetti aggregatori regionali, a condizione che esse siano in grado di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e contenimento della spesa pubblica. In particolare, tale possibilità riguarda gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria, per i quali è previsto l’obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto elettronici.

Resta tuttavia da chiarire se tale utilizzo debba essere preceduto da specifiche forme di pubblicità (pubblicazione anche su BDNCP), come l’avviso pubblico, o se possa avvenire in modalità semplificate.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 08/11/2024

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