Nuovo Codice: tutte le scorporabili sono a qualificazione obbligatoria

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Il 2025 si apre con una novità che il “correttivo” al Codice prevede all’articolo 71.

Esso infatti recita:

1, All’articolo 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è abrogato l’articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.».

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La novella si colloca all’interno di un quadro giurisprudenziale che, come riassunto dall’amico Elvis Cavalleri in vari articoli (Categorie a qualificazione obbligatoria: il sunto del disastro normativo in una pronuncia – Giurisprudenzappalti; Nuovo Codice: tutte le scorporabili sono davvero a qualificazione obbligatoria? – Giurisprudenzappalti) si è contraddistinto per il formarsi di orientamenti contrapposti.

Un primo orientamento ha ritenuto che tutte le categorie di opere scorporabili, sia generali che specializzate, dal 1° luglio 2023, debbano considerarsi a qualificazione obbligatoria, per cui l’aggiudicatario, per eseguirle, deve essere in possesso della relativa qualificazione, oppure deve necessariamente ricorrere al subappalto (cfr. T.A.R. Calabria sez. I – Reggio Calabria, 26 ottobre 2023, n. 782; T.A.R. Piemonte, II, 16 gennaio 2024, n. 23, condivisa dalla delibera ANAC 8 maggio 2024, n. 225).

Un secondo orientamento ha invece sottolineato, al contrario, come si debba continuare ad applicare l’art. 12, comma 2, lett. a) e b) del D.L. n. 47/2014  (T.A.R. Bolzano, 6 marzo 2024, n. 62, T.A.R. Toscana, I, 15 ottobre 2024, n. 1177), invocando una sostanziale continuità del sistema di qualificazione.

A seguito delle previsioni contenute nel “correttivo” sembra dunque da sostenere che tutte le categorie di opere scorporabili, sia generali che specializzate, debbano considerarsi a qualificazione obbligatoria, per cui l’aggiudicatario, per eseguirle, dovrà essere in possesso della relativa qualificazione, oppure dovrà necessariamente ricorrere al subappalto (“necessario”).

In tal senso depone l’allegato II.12 del nuovo codice, recante la disciplina del sistema di qualificazione degli esecutori di lavori, che non distingue più fra categorie a qualificazione obbligatoria e non obbligatoria, con la conseguenza che la qualificazione deve considerarsi necessaria per tutte le categorie di opere[1].

Questo implica che il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla sola categoria prevalente, ma per l’importo totale dei lavori (art. 30 allegato II.12).

Tuttavia la possibilità di partecipare alla gara ed eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro si avrà soltanto se l’operatore è in possesso di qualificazione per tutte le categorie di opere interessate, salva la possibilità di subappaltare le lavorazioni per le quali risulti sprovvisto di qualificazione.

Va segnalato peraltro come il codice non fissi esplicitamente limiti di carattere quantitativo per poter scorporare[2] determinate lavorazioni.

Anche se la modifica[3] del “correttivo” all’articolo 40 dell’Allegato I.7. che ha ridotto dal 15 per cento al 10 per cento l’indicazione nel computo e nello schema di contratto delle “categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali” può rappresentare (nonostante sia relativa alla verifica della progettazione)[4] un riferimento significativo per la redazione degli atti di gara.

Certo è che, comunque, le categorie scorporabili sono unicamente quelle individuate dalla stazione appaltante e indicate come tali negli atti di gara.

Il mio modestissimo parere (che dunque lascia il tempo che trova) è che con l’abrogazione dell’articolo 12 del D.L. 47/2014 si perdono una serie di “certezze” acquisite nel tempo.

E’ finito il ruolo di supplenza assolto dall’art. 12 del D.L 47/2014 con il nuovo Codice che, contemporaneamente, non ha definito scenari puntuali. Occorrerà dunque lavorare avendo la consapevolezza che sin dalla progettazione, ancor più che nel passato, occorrerà proiettarsi concretamente nella prospettiva della gara (o dell’affidamento): indicando in maniera precisa i requisiti di qualificazione delle imprese ed i conseguenti riflessi in materia di subappalto, avvalimento, costituzione di RTI.

[1] Parere MIT 08/03/2024 n. 2336 “Pertanto nel nuovo Codice D. Lgs n. 36/2023 si deve ritenere che non sussista più alcuna disciplina specifica in materia di SIOS e, non ricorrendo alcuna distinzione tra categorie a qualificazione obbligatorie e non, ad oggi tutte le categorie sono a qualificazione obbligatoria”

[2] L’articolo 31 comma 7 dell’Allegato I.7., riferito al computo metrico estimativo, ad esempio si limita a prevedere:

7, Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare:

a) la categoria prevalente;

b) le categorie scorporabili;

c) nell’ambito delle categorie di cui alla lettera b), le categorie di opere relative a lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, individuate ai sensi dell’allegato II.12 al codice.

[3] Art. 78 del D.lgs 209/2024 lettera nn);

[4] L’articolo 40 comma 2 lettera f) numero 9 dell’Allegato I. 7 prevede che la verifica della progettazione debba rilevare:

9) il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell’affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali  opere superi in valore il 10 per cento dell’importo totale dei lavori;

A cura di giurisprudenzappalti.it del 04/01/2025 di Roberto Donati

 

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