MIT: Progettazione dei lavori con il vecchio codice e appalto opera con il nuovo

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Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 3 giugno 2024, n. 2325 ha risposto al seguente quesito:  

L’articolo 225 comma 9 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) prevede che dal 1/7/2023 le disposizioni dell’articolo 23 del D.lgs. 50/2016 (progettazione) continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, e cioè le procedure per le quali è stato formalizzato l’incarico di progettazione fino al 30/06/2023. Ottenuto il progetto, elaborato quindi ai sensi del vecchio codice, occorre ora (ottobre 2023) bandire la relativa gara d’appalto. Ci si chiede quindi se (art. 226 comma 2 del D.Lgs. 36/2023) si dovrà bandire una gara con il nuovo codice e quindi il relativo contratto sarà stipulato con le regole del nuovo codice, usando il progetto fatto con il vecchio codice? Oppure anche la gara segue il vecchio codice (avendo fatto il progetto con il D.lgs 50/2016)?

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Risposta aggiornata        

La risposta al quesito posto è data dal combinato disposto degli artt. 225, comma 9 e 226, comma 2. L’art. 225, co. 9, u.p., D.lgs. 36/2023 stabilisce che “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all’articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l’incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia”. L’art. 226, comma 2, stabilisce che “ A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;”. Da quanto sopra discende che, nella fattispecie rappresentata, per quanto attiene ai contenuti della progettazione e ai livelli continua ad applicarsi il D.Lgs. n. 50/2016, e quanto già progettato può mantenersi fermo, mentre per la gara di lavori troverà applicazione il nuovo Codice D.Lgs. n. 36/2023, ivi incluso l’obbligo di aggiornamento degli elaborati progettuali necessari per l’espletamento della gara (CSA e schema di contratto).

Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT 03/09/2024

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