Le modifiche del Correttivo al Codice Appalti: introduzione del silenzio-assenso nella verifica dei requisiti
- Modifica dell’Articolo 99 del Codice Appalti: introduzione del silenzio-assenso nella verifica dei requisiti
L’articolo 26 della bozza di Correttivo al Codice degli appalti propone una modifica significativa all’articolo 99, relativo alla “Verifica del possesso dei requisiti”.
La nuova disposizione consentirebbe alle Stazioni appaltanti e agli Enti concedenti, in particolare al RUP, di procedere con l’aggiudicazione anche in assenza della completa verifica dei requisiti.
Tale innovazione non è del tutto inattesa, ma si inserisce nel solco delle numerose segnalazioni e sollecitazioni, tra cui quelle dell’ANAC, volte a introdurre meccanismi di silenzio-assenso per sopperire ai ritardi nell’evasione delle verifiche.
VADEMECUM CYBERSECURITY
Abbiamo redatto un Vademecum dedicato alla cybersecurity,
pensato per offrire alle imprese e alla pubblica amministrazione una guida chiara e aggiornata
sulle principali novità legislative e tecniche in materia.
VADEMECUM CYBERSECURITY
Abbiamo redatto un Vademecum dedicato alla cybersecurity,
pensato per offrire alle imprese e alla pubblica amministrazione una guida chiara e aggiornata
sulle principali novità legislative e tecniche in materia.
SCARICA GRATIS LA GUIDA- Il ruolo dell’ANAC: l’urgenza di accelerare i tempi
In un documento del luglio 2024, l’ANAC ha evidenziato le criticità del Codice Appalti, sottolineando l’importanza di prevedere l’applicazione del silenzio-assenso nelle procedure di verifica dei requisiti di partecipazione.
L’Autorità ha segnalato ritardi e mancate risposte da parte degli Enti certificanti per i requisiti non disponibili nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), con la necessità di richiedere verifiche dirette agli Enti emittenti (cfr. delibera ANAC n. 262/2023).
Questa situazione ha costretto le Stazioni appaltanti a scegliere tra due opzioni alternative:
- Applicare il silenzio-assenso trascorsi 30 giorni dalla richiesta, condizionando l’aggiudicazione alla risoluzione in caso di successivo accertamento negativo dei requisiti;
- Attendere l’esito delle verifiche prima di procedere con l’aggiudicazione, con il rischio di ritardi significativi.
- Introduzione del comma 3-bis all’articolo 99
La modifica proposta dall’articolo 26 del Correttivo introduce il comma 3-bis all’articolo 99, prevedendo che, in caso di malfunzionamento del FVOE o delle piattaforme collegate, l’aggiudicazione possa avvenire immediatamente, trascorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione (“3-bis. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell’operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell’articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l’organo competente è autorizzato a disporre comunque l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un’autocertificazione dell’offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l’obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti e, in ogni caso, non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei 12 requisiti, la stazione appaltante, ferma l’applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell’aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall’offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità”).
Ciò è possibile purché l’offerente presenti un’autocertificazione conforme al D.P.R. 445/2000 che attesti il possesso dei requisiti richiesti e l’assenza di cause di esclusione.
- Obbligo di verifica e tutele per le stazioni appaltanti
Nonostante la possibilità di aggiudicazione immediata, il completamento delle verifiche resta obbligatorio. In assenza di un riscontro positivo, non è consentito procedere a pagamenti, nemmeno parziali.
Qualora, successivamente all’aggiudicazione, venga accertata la mancanza dei requisiti, la Stazione appaltante è tenuta a revocare l’aggiudicazione e a recedere dal contratto, liquidando esclusivamente le prestazioni già eseguite e segnalando il caso alle autorità competenti.
Questa modifica rappresenta un equilibrio tra la necessità di snellire le procedure e la tutela degli interessi pubblici, garantendo strumenti operativi più rapidi ma accompagnati da adeguate salvaguardie.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 24/12/2024
Vuoi leggere altri contenuti come questo?
Iscriviti alla newsletter!
Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail
Vuoi leggere altri contenuti come questo?
Iscriviti alla newsletter!
Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail
Iscriviti Ora