La sopravvenienza di aggiornamenti retributivi durante il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta deve essere valutata!

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La sopravvenienza di aggiornamenti retributivi in pendenza del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta deve necessariamente condurre la Stazione appaltante ad una valutazione di attendibilità dell’offerta anche con riferimento agli adeguamenti tariffari medio tempore intervenuti, senza che al riguardo possa invocarsi il principio del tempus regit actum.

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Questo quanto stabilito da Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 19/07/2024, n. 938:

Nel caso in scrutinio l’aggiornamento delle tabelle retributive ha avuto luogo, in ragione dell’adozione del relativo decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 19 marzo 2024, ovvero successivamente alla richiesta di giustificativi alla società controinteressata in ordine alla affidabilità dell’offerta e quindi all’avvio del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, nonché successivamente al riscontro fornito alla Stazione appaltante dalla società controinteressata, ma precedentemente alla chiusura del subprocedimento di cui innanzi, che risulta essersi concluso – sulla base della documentazione in atti – contestualmente al procedimento principale attraverso l’adozione, in data 27 marzo 2024, della determina di aggiudicazione odiernamente gravata.

Al riguardo il Collegio condivide il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (in tal senso ex multis Cons. St. sent. nn. 6652/2023, 453/2024) secondo cui la sopravvenienza di aggiornamenti retributivi in pendenza del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta deve necessariamente condurre la Stazione appaltante ad una valutazione di attendibilità dell’offerta anche con riferimento agli adeguamenti tariffari medio tempore intervenuti, senza che al riguardo possa invocarsi il principio del tempus regit actum, e tanto in ragione dell’inderogabile applicazione dei ridetti aggiornamenti ai rapporti di lavoro interessati dall’esecuzione della commessa nonché della ratio sottesa al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta consistente nel valutare se la stessa – risultata anormalmente bassa – sia attendibile, e ciò a tutela dell’interesse pubblico alla regolare esecuzione dell’appalto.

Non può, sul punto, essere condivisa la tesi difensiva della controinteressata secondo cui la variazione in aumento dei costi del lavoro, lungi dal costituire un fattore da valutare nell’ambito del giudizio di anomalia, darebbe direttamente luogo all’applicazione dell’art. 60 del d.lgs. n. 36/2023 (a sua volta richiamato dall’art. 9 del bando di gara) in considerazione del fatto che la revisione del prezzo costituisce uno strumento manutentivo, con funzione di riequilibrio del sinallagma contrattuale, la cui operatività è espressamente subordinata dalla prefata norma a determinati presupposti di tipo quantitativo oltreché, ed in via assolutamente dirimente, al verificarsi della variazione dei costi in corso di esecuzione del contratto, circostanza quest’ultima non ricorrente nel caso in scrutinio, in cui la variazione si è registrata nell’ambito del procedimento amministrativo ovvero in pendenza della procedura di affidamento e del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.

La Stazione appaltante, in ragione degli aggiornamenti retributivi sopravvenuti, in quanto necessariamente applicabili nella fase esecutiva ovvero ai rapporti di lavoro interessati dalla esecuzione della commessa, avrebbe quindi dovuto verificare se l’offerta economica dell’impresa individuata come possibile aggiudicataria fosse in grado di sostenere anche i nuovi costi.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 19/07/2024 di Roberto Donati

 

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