La rotazione non opera in caso di procedura negoziata preceduta da indagine di mercato senza porre limiti al numero di operatori economici
Il raggruppamento ricorrente è stato affidatario di servizio fino al 2023, a conclusione di procedura selettiva. Viene escluso dal rinnovo della procedura di affidamento, disposta dalla stazione appaltante sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023.
Il Tar accoglie il ricorso, rilevando come, sebbene la procedura sia stata battezzata come “affidamento diretto”, in realtà si tratti di procedura negoziata preceduta da indagine di mercato e siano stati invitati tutti coloro che hanno mostrato interesse.
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SCARICA GRATIS LA GUIDAQuesto quanto stabilito da Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 07/01/2025, n. 28:
Il ricorso è fondato.
Innanzitutto va respinta l’eccezione pregiudiziale, laddove l’interesse ad agire è ictu oculi evidente nella richiesta di annullamento dell’esclusione dalla gara e dell’aggiudicazione della medesima alla controinteressata.
Nel merito parte ricorrente richiama la norma di cui al 5° comma dell’art. 49 del nuovo codice dei contratti pubblici, la quale esclude la necessità di rotazione allorché la selezione avvenga nella forma della procedura negoziata e sia stata preceduta – come in fattispecie – da indagine di mercato senza limite al numero di operatori.
La deroga alla regola generale del divieto di duplice consecutivo affidamento, posta dalla suddetta norma, rende illegittima la disposta esclusione.
Non rilevano le considerazioni riportate da ….. nelle sue memorie, sia perché introducono elementi nuovi non contenuti nella motivazione dell’atto di esclusione (con riferimento ad asserita inadeguatezza dei soggetti raggruppati, i quali peraltro hanno già svolto lo stesso servizio appaltando), sia perché erroneamente qualificano l’appalto affidamento diretto; laddove l’invito alla procedura di affidamento del servizio di tutti gli operatori che hanno manifestato interesse – contenuto nella delibera d’indizione n. xxx dell’8.8.2024 – la qualifica come procedura negoziata nel rispetto della disciplina codicistica, ovvero gara competitiva per la necessità di consentire l’esame comparativo dell’offerta del raggruppamento ricorrente illegittimamente escluso.
Il ricorso va dunque accolto con il conseguente annullamento degli atti impugnati e l’obbligo per … di valutare in comparazione l’offerta di parte ricorrente, ferma la precedente fase della manifestazione d’interesse riguardo alla quale non è sviluppata alcuna contestazione.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 07/01/2025 di Roberto Donati
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