La Commissione non fornisce i richiesti giustificativi al RUP? Possibile la revoca degli atti di gara

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Una volta trasmessi gli atti di gara al RUP per gli adempimenti ai fini dell’aggiudicazione, quest’ultimo ha inviato una prima richiesta di chiarimenti alla Commissione sulla modalità di formazione dei punteggi delle offerte tecniche (identici). La Commissione ha risposto di non aver indicato il punteggio assegnato dai singoli Commissari, come chiesto dalla lex specialis, ma soltanto quello risultante dalla media dei punteggi assegnati, in quanto ogni punteggio, relativo a ciascun sottocriterio, sarebbe stato fornito, avuto riguardo a tutte le ditte in gara, con voto unanime dei singoli componenti.

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A fronte di tale risposta, il RUP ha chiesto alla Commissione una relazione esplicativa che rendesse chiaro l’iter seguito per la valutazione delle offerte tecniche.

A tale richiesta faceva seguito una risposta di segno negativo della Commissione, appuntata sulla circostanza che nessuna relazione integrativa del giudizio espresso sarebbe stata prevista dalla lex specialis e che la correttezza dell’operato della Commissione sarebbe stata già messa in risalto sia dai contenuti della comunicazione precedente che da quelli dei singoli verbali di gara.

Ricevuto tale riscontro, il RUP, ritenendo di non poter approvare gli atti della procedura selettiva in commento, alla luce dell’operato della Commissione, proponeva agli organi competenti di revocare gli atti di gara (decisione poi effettivamente assunta).

Il Tar respinge il ricorso avverso la delibera di revoca.

Questo quanto stabilito da Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 20/12/2024, n. 4199:

Nel merito, il ricorso principale i motivi aggiunti sono infondati e non possono trovare accoglimento.

11.1. Il primo motivo di gravame dedotto con l’atto introduttivo del giudizio non coglie nel segno.

Contrariamente a quanto paventato dalla parte ricorrente le ragioni del ritiro degli atti di gara, disposto in conseguenza della mancata loro approvazione da parte del RUP, sono evincibili dall’impugnato provvedimento n. 1677 del 16.07.2024 del Direttore generale del Policlinico resistente.

La Commissione valutatrice, invero, secondo quanto emerso dagli atti della procedura, non avrebbe rispettato, in maniera pedissequa, quanto previsto al richiamato punto 3.1.2 del capitolato speciale, rifiutandosi ex post di meglio esplicitare le ragioni poste alle base dei voti assegnati ai singoli criteri di valutazione che, tra l’altro, risultano essere identici per tutte le offerte tecniche esaminate.

La lex specialis, nello specifico, prevedeva espressamente che la Commissione avrebbe dovuto esternare i voti attribuiti da ciascun Commissario avuto riguardo ad ogni criterio valutato, per poi compendiare il tutto in un voto complessivo risultante dalla media aritmetica delle singole valutazioni.

La circostanza che la Commissione avrebbe votato all’unanimità per ciascuna voce indicata nel capitolato risulta essere stata esternata solo ex post e previa sollecitazione del RUP, non essendovi traccia di ciò nei verbali con cui è stato dato atto della valutazione delle offerte tecniche.

Da ciò è dipesa l’ulteriore richiesta del RUP di voler relazionare, in maniera compiuta, in merito ai punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nell’evidente tentativo di far trasparire le ragioni di una valutazione, non solo, e non tanto, non conforme alla lex specialis, ma anche e, soprattutto, si ripete, anomala nella parte in cui per tutti i sottocriteri i Commissari abbiano deciso di assegnare il medesimo voto alle offerte tecniche presentate dagli operatori economici, ritenendole del tutto identiche e non meritevoli di alcuna differenziazione, neppure in minima parte.

La risposta negativa della Commissione nel fornire i richiesti giustificativi è stata considerata dal RUP come un momento di rottura non sanabile del rapporto di fiducia intercorrente tra stazione appaltante e Commissione, con successiva proposta di revoca degli atti di gara.

Nessun difetto di motivazione risulta essere ravvisabile nel caso di specie, dovendosi precisare come la nota del RUP oggetto di ostensione previo ordine istruttorio di questa Sezione, così come richiamata nel provvedimento di revoca impugnato, non aggiunge nulla di più rispetto alla ricostruzione così come in precedenza effettuata.

A cura di giurisprudenzappalti.it   del 20/12/2024 di Roberto Donati

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