L’utilizzo di banche dati e/o sistemi di interoperabilità da parte delle stazioni appaltanti è consentito al fine di verificare l’assenza di cause di esclusione
La Società ricorrente ha sostenuto che la SA non avrebbe verificato tutta la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione dell’aggiudicataria ma soltanto: i) l’attestato del Registro delle Imprese; ii) il casellario ANAC, iii) la documentazione antimafia, iv) il certificato del casellario giudiziale, v) il certificato di regolarità fiscale e il DURC.
Secondo la tesi del Comune resistente l’Amministrazione valuta la sussistenza dei requisiti di partecipazione prevalentemente attraverso il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, oltre che mediante l’acquisizione di ufficio presso gli Enti Certificatori. In ogni caso, posto che la ricorrente ha espressamente citato la documentazione indicata dalla Delibera ANAC n. 262/2023 riferita alla verifica dei requisiti di partecipazione ai sensi dell’art. 17 del codice degli appalti, la difesa comunale ha sottolineato che la stessa non avrebbe natura precettiva ma soltanto indicativa. In sostanza l’art. 17 condurrebbe a verificare la sussistenza dei requisiti senza imporre un onere di deposito, men che meno rilevante ai fini della partecipazione.
Tar Campania, Salerno, Sez. II, 22/07/2026, n. 1382 respinge il ricorso:
16.2 Il motivo è innanzitutto generico e il collegio pertanto dubita della sua stessa ammissibilità. Si può però soprassedere rispetto alla precedente considerazione attesa la palese infondatezza nel merito della doglianza. In effetti, come peraltro ben sottolineato dalla difesa civica, l’utilizzo del fascicolo telematico da parte dell’Amministrazione, in linea con quanto sostenuto dalla condivisibile e recente giurisprudenza, “permette alle stazioni appaltanti l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici e agli operatori economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ed offre la possibilità, attraverso un’interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli enti certificanti, di procedere all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla delibera Anac n. 262/2023. ..” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, n. 1206/2026).
Del resto, a conferma delle considerazioni spese sul punto dal Comune, l’art. 6 della stessa delibera ANAC n. 262/2023, sotto la rubrica “Documentazione a comprova dei requisiti generali” indica che “6.1 Il FVOE consente la verifica dei requisiti di cui agli articoli 94, 95 e 98 del codice, mediante: a) documenti e/o dati forniti dagli Enti Certificanti tramite interoperabilità con la PDND; b) dati e/o informazioni forniti dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti mediante interoperabilità delle piattaforme digitali di approvvigionamento con la PDN 6.2 Gli elenchi dei dati e delle informazioni utili alla dimostrazione dei requisiti di cui al punto precedente sono contenuti nell’Allegato I (cause automatiche di esclusione) e nell’Allegato II (cause non automatiche di esclusione)”.
16.3 Per converso parte ricorrente non ha individuato la sussistenza di nessuna causa di esclusione tra quelle che dalla tabella integrata nei motivi aggiunti ella stessa ha indicato, limitandosi a rilevare che dalla documentazione depositata non sarebbero stati reperibili taluni documenti dimostrativi di requisiti, la cui sussistenza è stata comunque valutata, anche attraverso il FVOE e che nel merito non risultano contestati.
16.3.1 L’avviso trova conferma nella piana lettura dell’art. 99 del D.lgs n. 36/2023 che dispone in argomento: “1. La stazione appaltante verifica l’assenza di cause di esclusione automatiche di cui all’articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico di cui all’articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall’operatore economico, nonché tramite l’interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. 2. La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l’assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all’articolo 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103. 3. Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell’aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.”.
Dalla disposizione in commento emerge come l’utilizzo di banche dati e/o sistemi di interoperabilità da parte delle stazioni appaltanti e/o degli enti concedenti sia consentito al fine di verificare l’assenza di cause di esclusione (Tar Lazio, Roma, Sez. IV, 05/02/2025, n. 2684), così come avvenuto nella vicenda odierna. Tanto basta a respingere l’unico motivo dell’atto di motivi aggiunti e, di conseguenza, l’intero gravame additivo.
Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 23/07/2026

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