L’interesse all’aggiudicazione del quarto classificato sussiste solo se risultino fondate le censure proposte avverso le prime tre classificate

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L’interesse all’aggiudicazione del quarto classificato sussiste solo se risultino fondate sia le censure proposte avverso la prima classificata, che quelle spese nei confronti della seconda graduata e della terza graduata.

Il Tar Lazio ribadisce come la verifica della sussistenza dell’interesse all’impugnativa debba manifestare la sua concretezza, nel senso che l’annullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad arrecare al ricorrente un’effettiva utilità.

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Questo quanto stabilito da Tar Lazio, Roma, Sez. V, 23/04/2025, n. 8000:

Quanto alla domanda di aggiudicazione a proprio favore del 1° lotto di gara formulata dalla controinteressata terza classificata ……. S.r.l. nella memoria depositata, il Collegio osserva che la stessa non può essere esaminata in quanto la titolarità di un autonomo interesse a ricorrere deve essere esercitata nell’ambito della proposizione di un ricorso ritualmente notificato, che non risulta avvenuta nel caso di specie.

Alla luce delle sopra illustrate motivazioni il ricorso va, dunque, in parte respinto in quanto infondato con riguardo alle censure formulate nei confronti della controinteressata terza classificata e in parte dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, con riferimento ai motivi articolati nei confronti della società aggiudicataria prima graduata e della seconda graduata.

Rispetto ad essi, difatti, manca il superamento della cd. prova di resistenza correlato alla permanenza dell’interesse ad agire della ricorrente. In proposito è appena il caso di ricordare il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale la verifica della sussistenza dell’interesse all’impugnativa deve manifestare la sua concretezza, nel senso che l’annullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad arrecare al ricorrente un’effettiva utilità, con la conseguenza che il gravame dell’aggiudicazione di un appalto pubblico che non sia finalizzato ad ottenere la rinnovazione della gara, ma che risulti fondato sull’esclusione delle imprese poste in posizione poziore nella graduatoria, compresa l’impresa aggiudicataria (che implicherebbe un immediato vantaggio per la ricorrente), per essere ritenuto ammissibile, deve essere connotato dalla c.d. prova di resistenza e, cioè, dalla dimostrazione a priori che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con certezza aggiudicataria. Nella sostanza, i medesimi principi possono trovare applicazione anche nell’odierno giudizio nella misura in cui l’interesse all’aggiudicazione del quarto classificato sussiste solo se risultino fondate sia le censure proposte avverso la prima classificata, che quelle spese nei confronti della seconda graduata e della terza graduata.

Sul punto, è intervenuto di recente anche il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 2 gennaio 2024, n. 29 chiarendo come “l’interesse all’aggiudicazione del terzo classificato sussiste “solo ove risultino fondate sia le censure proposte avverso la prima classificata, che quelle spese nei confronti della seconda graduata” (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2020, n. 83; Cons. Stato, sez. III, 2 marzo 2017, n. 972), con conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, dei profili di doglianza espressi nell’ambito del gravame proposto dal quarto graduato nei confronti della prima e della seconda graduata nel caso in cui, come avvenuto nel presente giudizio, non risultino fondate le deduzioni prospettate nei confronti del terzo graduato.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 23/04/2025 di Roberto Donati

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