L’importo “posto a base di gara” su cui calcolare il ribasso (quando il disciplinare risulta decisivo)

La Stazione Appaltante ha doverosamente applicato il ribasso del 25,01%, indicato dall’aggiudicataria, sull’importo a base di gara e ciò in linea con le chiare ed inequivoche indicazione contenute nel disciplinare di gara. Queste le conclusioni del Tar “a prescindere dall’interpretazione che si voglia dare del disposto di cui all’art. 41 comma 14 D.lgs. n. 36/2023”.
Il bando/disciplinare, posto a base della procedura, prevedeva un importo a base di gara pari ad € 1.353.396,82, di cui € 629.952,64 per servizi ed € 723.444,18 per costi della manodopera.
In forza di un punteggio complessivo pari a 90,60 e di un ribasso percentuale del 25,01%, la ricorrente, unica offerente, si aggiudicava la commessa.
L’aggiudicazione è stata impugnata dall’aggiudicataria nella sola parte in cui la Stazione Appaltante ha quantificato l’importo complessivo dell’appalto in € 1.014.912,27 oltre Iva, al netto del ribasso offerto (25,01%), ovvero applicando il ribasso in questione all’importo posto a base di gara (€ 1.353.396,82, comprensivo dei costi della manodopera, pari ad € 723.444,18) e non anche all’importo dei soli servizi (€ 629.952,64).
Ad avviso della ricorrente l’importo complessivo del contratto di appalto avrebbe dovuto essere quantificato nella maggiore somma di € 1.195.845.67 (di cui € 472.401,49 quali servizi ribassati del 25,01% ed € 723.444,18 quali costi della manodopera).
Viene dunque impugnata l’aggiudicazione, per l’errata applicazione della disposizione del disciplinare di gara, asseritamente riproducente la disciplina normativa dettata, in materia, dal Codice Appalti, avuto specifico riguardo all’art. 41 comma 14 D.lgs. n. 36/2023, secondo cui i costi della manodopera non sarebbero ribassabili.

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Tar Calabria, Reggio Calabria, 23/07/2025, n. 549, respinge il ricorso:
7. Sono ben noti al Collegio i contrasti esistenti in giurisprudenza circa l’interpretazione della disposizione di cui all’art. 41 comma 14 D.lgs. n. 36/2023 a norma del quale «Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale».
7.1 Questo Tribunale, con le sentenze n. 119 e 120 dell’8.02.2024, ha avallato l’interpretazione, recentemente disattesa dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5712/2025, secondo cui «La disposizione normativa sopra trascritta contiene il riferimento a due concetti distinti e, come si vedrà, non sono sovrapponibili ovvero “l’importo posto a base di gara”, nell’individuare il quale la stazione appaltante deve prevedere anche il cd. costo della manodopera, e l’”importo assoggettato al ribasso” dal quale, invece, “i costi della manodopera”, devono essere scorporati.
Tale previsione normativa vieta, quindi, che i costi della manodopera, pur rientrando nel più generale “importo posto a base di asta”, siano inclusi nel cd. importo assoggettato al ribasso ovvero nell’importo sul quale dovrà essere applicato il ribasso percentuale offerto dal concorrente e ciò all’evidente fine di non sottostimare le retribuzioni da erogare ai lavoratori “applicati” nell’esecuzione delle commesse pubbliche.
Questo, tuttavia, non esclude che, per come espressamente previsto dal Legislatore in coerenza con l’orientamento giurisprudenziale formatosi sotto la vigenza della precedente normativa in tema di appalti, ciascun concorrente possa, in via separata rispetto “all’importo assoggettato al ribasso” (ovvero quello sul quale applicare la percentuale di ribasso percentuale), esporre una cifra, a titolo di costi della manodopera, inferiore rispetto a quella che la stazione appaltante ha previsto ex ante nell’ambito del più ampio importo posto a base di gara.
Ciò, tuttavia, potrà avvenire a condizione che tale, per così dire, “indiretto” ribasso dei costi della manodopera risulti coerente con una “più efficiente organizzazione aziendale” che l’operatore dovrà dimostrare in sede di verifica dell’anomalia, doverosamente promossa dalla stazione appaltante (Consiglio di Stato sez. V, 09/06/2023, n. 5665; T.A.R. Sicilia, Palermo sez. II, 19/12/2023, n. 3779; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 07/11/2023, n. 6128)» (così T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 8.02.2024, n. 119).
7.2 Tali principi di diritto (confermati nel capo 18.2 della sentenza del Consiglio di Stato n. 9255 del 19/11/2024, laddove si legge che «Indefettibile corollario delle previsioni della lex specialis di gara, come del resto ritenuto dal primo giudice, era che l’importo ribassabile (ovvero l’importo a cui andava applicato il ribasso percentuale offerto dalle imprese concorrenti) era pari alla somma del costo dei lavori e dei costi per la progettazione esecutiva, al netto dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza») sono stati, comunque, espressi nell’ambito di una fattispecie nella quale la complessiva lex specialis (disciplinare e modello di offerta economica allo stesso allegato), pur rinviando al disposto di cui all’art. 41 comma 14 D.lgs. n. 36/2023, risultava ambigua tanto da determinare la formulazione di offerte economiche di dubbia interpretazione, oggetto di esegesi da parte della Commissione di gara, necessitata a risalire alle reali “intenzioni” della concorrente.
7.3 Anche nella più recente sentenza n. 759/2024, invocata dalla ricorrente a sostegno delle censure poste a base dell’odierno ricorso, il Tribunale, dopo aver analizzato il modulo dell’offerta economica, ha concluso ritenendo “evidente che l’operatore economico non ha inteso offrire alcun ribasso dei costi della manodopera, con la conseguenza che il provvedimento impugnato è stato adottato in palese violazione del principio della immodificabilità dell’offerta economica dovendo, a tal fine, riferirsi alle dichiarazioni negoziali di volontà, quali risultano dalle indicazioni nell’ambito dell’offerta economica” (così capo 9.6 sentenza T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 13.12.2024, n. 759).
8. Nella fattispecie in esame, invece, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, non vi è dubbio alcuno che l’operatore economico, odierno ricorrente, aggiudicatasi la commessa pubblica, pur esponendo separatamente il costo della manodopera – peraltro in un importo perfettamente coincidente con quello stimato ex antedall’amministrazione (€ 723.444,18) – abbia offerto il ribasso del 25,01% sull’intero importo posto a base di gara, siccome comprensivo dei predetti costi della manodopera…………..
9. Rebus sic stantibus, a prescindere dall’interpretazione che si voglia dare del disposto di cui all’art. 41 comma 14 D.lgs. n. 36/2023, nel calcolare l’importo da corrispondere a fronte del servizio aggiudicato, la Stazione Appaltante ha doverosamente applicato il ribasso del 25,01%, indicato dall’aggiudicataria, sull’importo a base di gara e ciò in linea con le chiare ed inequivoche indicazione contenute nella relativa offerta economica. Del tutto irrilevanti si appalesano, pertanto, le postume ricostruzioni operate dall’offerente/aggiudicataria circa la propria voluntasnegoziale siccome del tutto contrastanti con gli atti di gara dalla stessa predisposti e, quindi, tali da determinare una modifica ex post della propria offerta economica.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 23/07/2025 di Roberto Donati

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