L’annotazione nel Casellario ANAC deve avvenire in applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa.

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Il Tar Lazio annulla Deliberazione Anac in cui si dispone annotazione nel Casellario di un’impresa il cui rappresentante non aveva dichiarato una condanna per omicidio colposo a seguito di un incidente stradale, inflitta con sentenza di applicazione della pena su richiesta nel 1990 ( la sentenza aveva comportato la condanna a 6 mesi di reclusione, con i benefici della non menzione e della sospensione condizionale della pena).

Nel corso del procedimento avviato dall’ANAC la ricorrente rappresentava che i fatti oggetto della menzione nel Casellario Giudiziario avevano ad oggetto fatti non idonei a incrinare il rapporto fiduciario con la stazione appaltante in quanto non incidenti sulla moralità professionale.

Ciononostante, con il provvedimento impugnato l’ANAC irrogava all’impresa la sanzione pecuniaria di € 1.000,00 e disponeva l’iscrizione nel Casellario.

Tar Lazio, Roma, Sez. I, 22/12/2020 n. 13878, come detto, accoglie il ricorso dell’impresa ed annulla l’annotazione ribadendo le posizioni della giurisprudenza :

3.1. Quanto ai vizi sostanziali, all’approfondimento che connota la fase di merito il Collegio non può che confermare quanto già rilevato in sede cautelare, circa la contraddittorietà intrinseca del provvedimento e l’assenza di proporzionalità della sanzione quanto all’annotazione della segnalazione nel Casellario.

Invero l’ANAC, pur avendo rilevato che la condanna era assai risalente nel tempo e che la stessa non aveva alcuna attinenza con l’attività professionale, tanto da ascrivere alla ricorrente un profilo di colpa non grave in relazione all’omissione contestata, ha poi disposto comunque l’annotazione della notizia nel Casellario senza esplicitare le ragioni che, nel caso di specie, l’inducevano a dare pubblicità all’accadimento.………………..

3.2. ……………..

Ne discende che l’impugnata annotazione da una parte poggia su una “non motivazione”, dall’altra non è notizia “utile”, in quanto non risponde allo scopo precauzionale e informativo per il quale l’istituto dell’annotazione nel Casellario è stato introdotto nell’ordinamento.

Infatti l’ANAC nulla ha detto circa l’utilità di dare notizia di un diniego di nulla osta ad un subcontratto a causa di una falsa dichiarazione effettuata per mera trascuratezza, come ammesso dall’Autorità, per di più relativamente ad un fatto (la condanna) totalmente superato dall’intervenuta riabilitazione.

Non è superfluo ricordare che l’annotazione nel Casellario informatico da parte dell’ANAC di notizie ritenute “utili” deve avvenire “in applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa”; il che presuppone, oltre al fatto che le vicende oggetto di annotazione siano correttamente riportate, anche che le stesse “non siano manifestamente inconferenti rispetto alle finalità di tenuta del Casellario” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11 giugno 2019 n. 7595; id. 19 marzo 2019, n. 3660).

Inoltre deve rammentarsi che, per giurisprudenza costante, “le annotazioni ANAC non incidono mai in maniera “indolore” nella vita dell’impresa”, perché comunque rilevanti sia sotto il profilo dell’immagine sia sotto quello dell’aggravamento della partecipazione a selezioni pubbliche (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 18 febbraio 2019, n. 2178).

3.3. Ciò chiarito, nel caso di specie l’annotazione impugnata con i motivi aggiunti risulta, oltre che immotivata, irragionevolmente punitiva e, dunque, sproporzionata.

Invero, la “trascuratezza” che l’ANAC ascrive all’operatore economico per non aver chiesto la riabilitazione sebbene i termini per tale richiesta fossero “abbondantemente decorsi alla data della dichiarazione”, è rilevo senz’altro sufficiente per irrogare la sanzione pecuniaria, la cui legittimità va, pertanto, confermata, ma non anche per disporre l’annotazione nel Casellario di una notizia che non potrà più avere alcuna utilità al fine asseritamente perseguito dall’ANAC, ossia quello di “rendere possibile alle Stazioni appaltanti l’esercizio della discrezionalità amministrativa, ad esse devoluta dalla norma di riferimento, per la valutazione dell’affidabilità del contraente ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. 50/2016”, dal momento che l’ing. Zzz comunque non dovrà più, in futuro, dichiarare quella condanna.

Ciò posto, in disparte la già rilevata non riferibilità della vicenda in esame a fattispecie di gravi illeciti professionali, non può trascurarsi che, al momento della adozione della delibera del 13 novembre 2019, l’Autorità era ormai perfettamente edotta dell’esistenza dell’ordinanza del Tribunale di Milano del 28 febbraio 2019 che ha disposto la riabilitazione dell’ing. Zzzz ; pertanto, in ossequio al principio di buona amministrazione, l’ANAC avrebbe dovuto e potuto annullare in autotutela l’annotazione precedentemente disposta – opportunamente avvalendosi, peraltro, della modalità prescelta per la correzione dell’errore materiale, consistente nella integrale riscrittura della precedente delibera – ed evitare di disporre una annotazione nel Casellario decisamente priva di qualunque utilità.

Ciò avrebbe evitato l’inutile aggravio, per la ricorrente, di proporre motivi aggiunti.

Conclusivamente, per quanto precede, il ricorso per motivi aggiunti deve essere parzialmente accolto e, per l’effetto, la delibera ANAC del 13 novembre 2019 deve essere annullata

A cura di giurisprudenzappalti.it del 22.12.2020 - autore Roberto Donati

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