Incentivi alle funzioni tecniche

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Il tema dell’individuazione della corretta fonte di regolazione dei criteri di ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche è stato ripetutamente dibattuto in giurisprudenza e in dottrina.

Di recente, con Deliberazione n. 145/2024, è intervenuta la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Piemonte  che ha ribadito che ai sensi del comma 3 dell’articolo 45 (seconda parte) del Codice degli appalti “I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice”.

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La Delibera precisa che l’art. 45 del Codice continua a prevedere la necessità di un’apposita disciplina attuativa da parte della stazione appaltante “secondo i rispettivi ordinamenti”.

Rispetto al previgente Codice, risultano evidenti i profili di semplificazione in relazione al fatto che sono venuti meno gli obblighi di destinare le risorse per gli incentivi ad un “apposito fondo” e di ripartirne le risorse “con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondi i rispettivi ordinamenti”.

Anche la Relazione al Codice, nel commentare il comma 3 dell’art. 45, puntualizza che gli incentivi per funzioni tecniche “sono erogati direttamente al personale dipendente, senza la confluenza nel fondo per l’incentivazione come previsto dal vigente articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016, attuando una notevole semplificazione sul piano finanziario, burocratico e contabile”.

In tale prospettiva, il parere n. 3360 dell’11 ottobre 2023 dell’ANAC precisa come “Il nuovo quadro normativo non impone più l’adozione di un apposito regolamento e la costituzione di un apposito fondo, quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, ma dispone che le amministrazioni si regolino, in tale ambito, secondo i propri ordinamenti” concludendo condivisibilmente nel senso che “rimane, comunque, ferma la necessità che la definizione dei criteri sia fatta mediante un atto a valenza generale”.

Per l’erogazione di tali incentivi e l’integrazione dei relativi criteri, l’ente deve munirsi di un apposito atto generale unilaterale, la Sezione ritiene che in sede municipale la fonte idonea possa anche essere individuata nel regolamento (considerata l’autonomia regolamentare riconosciuta in capo all’ente ai sensi dell’articolo 7 del D.lgs. 267/2000).

La predeterminazione da parte dell’amministrazione erogante è una condizione essenziale, unitamente alla contrattazione decentrata, ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto di tali risorse.

Si precisa che è stato approvato il Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all’art. 45 del D.lgs. 36/2023.

Il MIT con parere n. 2393 del 26/02/2024 ha evidenziato che l’art. 45 del D.lgs. 36/2023 non prevede più l’adozione di un apposito regolamento per la determinazione dei criteri di riparto degli incentivi, tuttavia resta ferma l’esigenza di adottare un atto di tipo generale, nel rispetto delle modalità definite dalla contrattazione collettiva.

Col nuovo Correttivo sono state apportate delle modifiche all’ art. 45 del D.lgs. 36/2023 che prevedeva che gli incentivi non vengono corrisposti al personale con qualifica dirigenziale.

È stato modificato il comma 2 sostituendo ogni riferimento lessicale ai “dipendenti” delle stazioni appaltanti, con quello più generico di “personale”.

Il D.lgs. n. 209/2024 prevede la sostituzione del comma 4 dell'art. 45 del D.lgs.36/2023 che esclude espressamente la possibilità di corrispondere gli incentivi per funzioni tecniche a favore del personale dirigenziale.

Da ultimo, si segnala che il comma 3 dell’art. 45 sottoposto all’esame della Corte dei Conti, tuttavia, non è stato modificato dal Correttivo al Codice degli appalti in tema di fonte di regolazione dei criteri di riparto degli incentivi alle funzioni tecniche.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 09/01/2025

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