I tributi locali rientrano nella nozione di tasse o imposte? Il canone unico patrimoniale ha natura tributaria?

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La ricorrente, esclusa (tra l’altro) per una irregolarità fiscale, muove in ricorso le  seguenti censure: a) ICP e CUP sono tributi locali e dunque non rientrerebbero nella definizione di imposte e tasse fornita dall’art. 2, All.II.10 d.lgs. n. 36/2023, come a sua volta richiamato dall’art. 95, comma 2, d.lgs. n. 36/2023;

b) il CUP in ogni caso non avrebbe natura tributaria e dunque non rientra nella nozione di imposta o tributo.

T.A.R. Calabria, II, 07 aprile 2025, n. 647 ritiene che:

  1. la censura sub a) non sia condivisibile siccome, l’all. II.10 si limita ad utilizzare l’espressione “imposte e tasse” senza distinguere tra i tributi per cui ente impositore è lo Stato e tributi per cui enti impositori sono gli enti locali.
  2. la censura sub b) colga invece nel segno.

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E ciò in quanto la “l. n. 160 del 2019, a decorrere dal 2021, ha istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che ha sostituito: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Nell’ambito di tale procedimento di unificazione, il legislatore ha inteso utilizzare il termine “canone”, scelta terminologica che non è senza effetto, considerato che tale parametro lessicale è stato valorizzato dalla Corte Costituzionale con sent. n. 64/2008 per affermare la natura non tributaria del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Ad ulteriore dimostrazione va rilevato che la giurisprudenza tributaria in plurime occasioni ha affermato la natura privatistica del canone in discorso ed ha conseguentemente dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario (fra tutte cfr. Corte Giustizia Trib. I grado Udine sez. III, 15/02/2023, n.23).

Ne segue che i debiti tributari ricollegati al CUP non dovevano essere considerati ai sensi dell’art. 95, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 in quanto non rientranti nella definizione di “imposte e tasse” di cui all’art. 2, all. II.10 d.lgs. n. 36/2023“.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 07/04/2025 di Elvis Cavalleri

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