Gestione in house servizio idrico: il controllo dei comuni deve essere incisivo e non precario

Gestione in house servizio idrico: il controllo dei comuni deve essere incisivo e non precario
Maggiore controllo dei Comuni nei confronti della società regionale per l’affidamento in house del servizio idrico integrato, gestore dell’acquedotto regionale. E’ quanto ha indicato l'Autorità Nazionale Anticorruzione a una grande regione del Levante, chiedendo di valutare modifiche rilevanti allo statuto della società in house per mancanza di conformità alla disciplina, nazionale ed europea, in materia di in house providing, interpretata alla luce delle previsioni di cui al D.l. n. 153/2024 e alla L.R. n. 14/2024.
Lo ha stabilito con parere in funzione consultiva n. 32, approvato dal Consiglio dell’Autorità del 30 luglio 2025.
“La partecipazione pulviscolare al capitale sociale, pur essendo in generale ammissibile – scrive Anac -, non appare tuttavia in linea con le indicazioni fornite dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, in quanto la debolezza della partecipazione dei Comuni soci non è stata controbilanciata da efficaci strumenti in grado di assicurare il loro controllo e la loro incidenza effettiva sulla nomina e sulla revoca degli organi sociali nonché sulle decisioni da questi assunte relative alla gestione del servizio idrico integrato”.
“Una prima anomalia riscontrata – continua l’Autorità - è quella relativa allo scarso peso attribuito alla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione da parte del Comitato di Coordinamento e controllo.
La seconda anomalia riguarda il Comitato di Coordinamento e Controllo. A fronte della partecipazione pulviscolare dei Comuni soci, la scelta di affidare l’esercizio del controllo analogo congiunto ad un organo “extrasocietario”, non appare in linea con le indicazioni fornite la composizione di tale Comitato e le sue modalità operative di funzionamento”.
“Per quanto concerne la composizione del Comitato – scrive Anac -, si ravvisano tre criticità rilevanti. In primo luogo, non si ravvisa una adeguata rappresentatività dei 257 Comuni, in quanto tale organo è composto da soli 6 membri, che adottano decisioni a maggioranza semplice. Pur non essendo possibile garantire la presenza di un rappresentante per ciascun ente locale, sarebbe preferibile prevedere una maggiore rappresentatività degli enti locali con più alta popolazione e prevedere che le decisioni siano adottate in base a un principio maggioritario capitario e non a maggioranza semplice”.
“In secondo luogo, si manifestano perplessità sulla disciplina della durata del Comitato, fissata nell’art. 28.7 dello Statuto in tre anni, con possibilità di rielezione dei componenti per ulteriori due mandati successivi. Tale previsione statutaria appare “peggiorativa” rispetto alla disposizione di cui all’art. 6 della L.R. n. 14/2024”.
“Per quanto concerne i compiti e le modalità operative del Comitato in esame, si ravvisano diverse criticità impattanti sull’esercizio del controllo analogo congiunto. Tale criticità riguardano sia l’adozione delle decisioni inerenti la gestione del SII, sia l’adozione di decisioni sociali di interesse strategico regionale e che non hanno come oggetto “esclusivo” la gestione del SII. I poteri di direzione e controllo che competono al Comitato appaiono piuttosto deboli e insufficienti a soddisfare i caratteri di incisività proprio del controllo analogo, non potendosi desumere da essi il potere di influenzare in modo significativo l’attività della società secondo il modello dell’in house”.
Fonte: ANAC del 03/09/2025

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