FOCUS: “Tabelle ministeriali non aggiornate e costo della manodopera: l’ANAC sancisce l’illegittimità della gara per manifesta irragionevolezza”

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Con il Parere di precontenzioso n. 193 del 14 maggio 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione interviene in modo netto su un vizio spesso sottovalutato nella fase di predisposizione degli atti di gara: l’utilizzo, da parte della stazione appaltante, di tabelle ministeriali superate per la stima dei costi della manodopera.

L’occasione è offerta da una procedura indetta dal Comune di Macerata Campania per l’affidamento del servizio di igiene urbana, nella quale il costo della manodopera stimato a base d’asta risultava notevolmente inferiore ai valori desumibili dalle tabelle vigenti alla data di pubblicazione della gara.

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Il fatto: un disallineamento che vizia la base d’asta

L’operatore economico istante ha evidenziato come il Comune avesse quantificato il costo del lavoro sulla base delle tabelle FISE Assoambiente di gennaio 2023, mentre alla data di indizione della procedura (3 marzo 2025) erano già in vigore le tabelle aggiornate a luglio 2024, adottate con decreto direttoriale n. 14 del 19 marzo 2024.

Il disallineamento ha generato una sottostima annua pari a € 33.748,08, con una incidenza complessiva triennale di oltre € 101.000,00, compromettendo la possibilità di presentare offerte congrue e sostenibili.

ANAC ha pertanto ritenuto che la lex specialis fosse affetta da manifesta illogicità e irragionevolezza, con conseguente necessità di annullamento in autotutela degli atti di gara.

Il quadro normativo: articoli 41 e 110 del Codice dei contratti pubblici

L’Autorità fonda il proprio ragionamento sulle previsioni degli articoli 41, commi 13 e 14, e 110, comma 5, lett. d) del D.lgs. n. 36/2023, che impongono alle stazioni appaltanti di:

  • determinare il costo medio del lavoro sulla base delle tabelle annualmente approvate dal Ministero del Lavoro;
  • scorporare i costi della manodopera e della sicurezza dall’importo soggetto a ribasso;
  • verificare, in sede di controllo dell’anomalia, la conformità dell’offerta ai minimi salariali, pena l’esclusione del concorrente.

Tali norme sono improntate alla tutela del diritto a una giusta retribuzione (art. 36 Cost.), alla par condicio tra gli operatori e alla garanzia di qualità e affidabilità dell’offerta tecnica ed economica.

Il vizio della base d’asta: illogicità e disallineamento grave

Il parere sottolinea che la stima del costo del lavoro non è una scelta discrezionale, ma deve poggiare su dati tecnici verificabili e attendibili. In caso contrario, si realizza una base d’asta arbitraria e distorsiva della concorrenza, come evidenziato anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis, sent. n. 5634/2020).

Nel caso di specie, il vizio è reso ancor più grave dal fatto che:

  • il servizio ha durata pluriennale (7 anni + 1);
  • l’intensità della manodopera è superiore al 50% del valore dell’appalto;
  • il delta economico stimato è tale da erodere significativamente la copertura per spese generali e utile di impresa.

Obbligo di autotutela e strumenti di prevenzione

L’ANAC ha quindi disposto che la stazione appaltante debba procedere all’annullamento in autotutela, con obbligo, nella nuova procedura, di utilizzare le tabelle aggiornate del costo medio orario.

In difetto, l’art. 220 del Codice prevede l’obbligo di motivazione e la possibilità, per l’Autorità, di adire la giurisdizione amministrativa.

Il parere costituisce un importante monito operativo per le stazioni appaltanti, chiamate a:

  • verificare la vigenza delle tabelle ministeriali alla data di indizione;
  • evitare il riuso meccanico di dati desunti da piani industriali o atti deliberativi precedenti, senza aggiornamento alla normativa vigente;
  • esplicitare nei documenti di gara il riferimento alle fonti normative e tabellari utilizzate per la stima dei costi.

Considerazioni conclusive

Il Parere ANAC n. 193/2025 si inserisce a pieno titolo in quel filone interpretativo volto a rafforzare la funzione sociale dell’appalto pubblico.

L’equilibrio economico delle prestazioni, la salvaguardia delle condizioni lavorative minime e la trasparenza dei costi stimati sono elementi imprescindibili per assicurare una concorrenza sana e sostenibile.

In un sistema nel quale il nuovo Codice valorizza i principi di risultato, fiducia e buona amministrazione, la corretta stima dei costi della manodopera diventa non solo un obbligo tecnico, ma un indice sostanziale della legittimità e serietà dell’intera procedura di gara.

A cura della Redazione di TuttoGarePA del 30/05/2025

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