Focus “Suddivisione in lotti: principio generale, discrezionalità amministrativa e configurazione procedurale”

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La suddivisione in lotti rappresenta modalità ordinaria e generale di strutturazione degli affidamenti pubblici, costituendo espressione di un principio tendenzialmente doveroso volto a favorire la più ampia partecipazione degli operatori economici, mediante la rimozione di barriere di accesso correlate a requisiti tecnici, economici e finanziari eccessivamente gravosi.

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La scelta della stazione appaltante di non procedere alla suddivisione in lotti, pur rientrando nell’alveo della discrezionalità amministrativa, è soggetta a sindacato giurisdizionale nella forma della c.d. “discrezionalità negativa” e richiede un’adeguata motivazione da rendere nei documenti di gara ovvero nella relazione unica ai sensi degli artt. 99 e 139 del D.lgs. 36/2023, in coerenza con quanto già previsto, in precedenza, dall’art. 51, comma 1, del D.lgs. 50/2016, in attuazione dell’art. 46 della Direttiva 2014/24/UE e dell’art. 65 della Direttiva 2014/25/UE.

In considerazione della ratio pro-concorrenziale che connota il principio della suddivisione in lotti, la nozione di “funzionalità autonoma” va interpretata in senso ampio, includendo non solo ipotesi in cui ciascun lotto corrisponda a una porzione fisica e divisibile di un’opera unitaria (es. tratte di una stessa infrastruttura), ma anche fattispecie in cui i singoli lotti siano riconducibili a un progetto strategico unitario, avente obiettivi comuni, purché ciascun lotto sia dotato di autonomia funzionale, fruibilità e fattibilità tecnico-economica.

Il divieto di aggiudicazione plurima, ove previsto, non costituisce misura eccezionale né limitativa della concorrenza, bensì strumento legittimo e coerente con finalità distributive, di tutela della concorrenza e di prevenzione di fenomeni anticoncorrenziali. Tale divieto è rimesso alla valutazione discrezionale della stazione appaltante, la quale può stabilirlo con ampia autonomia, sia quanto all’an, sia quanto al quomodo, non essendo previsto un obbligo normativo cogente in tal senso.

La procedura di gara articolata in più lotti non configura un’unica procedura di affidamento, bensì una pluralità di affidamenti autonomi, corrispondenti al numero dei lotti, ancorché disciplinati da un bando comune e da un unico impianto procedurale.

Lo ribadisce, recentemente, il Tar Puglia, sez. I, con la sentenza 21 marzo 2025, n. 375.

Ciascun lotto costituisce, pertanto, un segmento funzionalmente e giuridicamente distinto, con specifici CIG, importi, requisiti di partecipazione, offerte tecniche ed economiche, contributi ANAC e distinti provvedimenti di aggiudicazione.

La natura plurima dell’affidamento deve emergere con chiarezza dagli atti di gara, mediante la specificazione dei lotti, della loro autonomia funzionale, delle caratteristiche tecniche ed economiche e dei criteri specifici di valutazione e aggiudicazione applicabili a ciascuno di essi.

A cura della Redazione di TuttoGarePA del 01/04/2025

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