FOCUS: “La rettifica d’ufficio degli errori materiali nell’offerta: tra principio di conservazione degli atti e tutela della par condicio”

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La sentenza del TAR Abruzzo, Sez. I, n. 142 del 5 aprile 2025, torna ad affrontare un tema centrale nella prassi delle gare pubbliche: l’ammissibilità della rettifica d’ufficio da parte della Stazione appaltante degli errori materiali contenuti nell’offerta.

La questione è particolarmente delicata, in quanto coinvolge il bilanciamento tra il principio di massima partecipazione alle procedure di gara e l’esigenza di tutela della par condicio competitorum, nonché il divieto di modifiche sostanziali dell’offerta.

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La decisione del TAR Abruzzo

Nel caso di specie, il TAR ha affermato che la Stazione appaltante ha l’onere di ricercare l’effettiva volontà dell’offerente in presenza di errori materiali, purché sia possibile, mediante un semplice calcolo aritmetico basato su altri elementi dell’offerta economica, giungere alla correzione dell’errore.

Si tratta, in altre parole, di errori materiali emendabili, riconoscibili ictu oculi, senza necessità di complesse ricostruzioni logiche o interpretazioni soggettive.

Il giudice amministrativo ha richiamato, a fondamento della decisione, i principi di conservazione degli atti giuridici e di favor partecipationis, sottolineando che la rettifica è legittima laddove il dato erroneo sia chiaramente smentito da altri elementi interni e univoci dell’offerta.

Tale approccio risulta conforme a consolidati orientamenti giurisprudenziali, secondo cui è legittima la rettifica ex officio degli errori di scritturazione o di calcolo, a condizione che:

  • l’errore sia manifesto e oggettivamente riconoscibile;
  • la volontà negoziale dell’offerente sia agevolmente desumibile dagli atti di gara (offerta tecnica ed economica, dichiarazioni di rito);
  • non sia necessario attingere a fonti esterne o effettuare una valutazione integrativa basata su elementi non presenti in gara.

Il quadro giurisprudenziale di riferimento

Numerosi precedenti hanno affrontato il tema della rettifica d’ufficio degli errori materiali. In particolare:

  • Cons. Stato, Sez. V, 10 gennaio 2024, n. 358: ha stabilito che l’amministrazione può correggere errori evidenti e riconoscibili senza incertezza, purché si tratti di una svista materiale (lapsus calami) immediatamente percepibile;
  • Cons. Stato, Sez. V, 15 gennaio 2025, n. 286: ha ribadito che l’errore emendabile deve risultare ex actis, ossia dai soli atti prodotti in gara;
  • Cons. Stato, Sez. III, 7 luglio 2022, n. 5650: ha escluso la possibilità per la stazione appaltante di compiere valutazioni complesse o “immedesimazioni” soggettive nella logica dell’operatore economico;
  • Tar Emilia-Romagna, Sez. II, 9 febbraio 2021, n. 94 e Tar Piemonte, Sez. I, 5 luglio 2020, n. 444: hanno ammesso la rettifica in presenza di dati aritmetici non coerenti ma correggibili mediante semplici calcoli;
  • Tar Marche, Sez. I, 11 aprile 2022, n. 238: ha valorizzato l’individuabilità diretta dell’errore sulla base di elementi interni, escludendo l’uso di elementi estranei alla gara.

Non si registrano, al momento, orientamenti difformi sul punto.

Limiti e garanzie della rettifica d’ufficio

È bene precisare che la rettifica d’ufficio dell’offerta non può mai comportare una modifica sostanziale del contenuto della stessa, né può tradursi in un’integrazione postuma o surrettizia.

Il potere correttivo della stazione appaltante è quindi:

  • residuale,
  • rigidamente vincolato ai soli errori materiali evidenti,
  • circoscritto al contenuto documentale già in atti al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La giurisprudenza chiarisce che non è lecito pretendere dall’Amministrazione uno “sforzo ricostruttivo” maggiore di quello richiesto all’operatore economico nella fase di redazione dell’offerta.

Diversamente, si violerebbe il principio di imparzialità e si comprometterebbe l’equilibrio della competizione.

Conclusioni

La rettifica d’ufficio degli errori materiali contenuti nell’offerta rappresenta un istituto utile e coerente con l’impostazione collaborativa del Codice dei Contratti Pubblici, ma il suo utilizzo deve avvenire entro confini ben definiti: l’errore deve essere manifesto, riconoscibile direttamente dagli atti di gara e non deve incidere sull’assetto sostanziale dell’offerta.

In tal modo, è possibile garantire, da un lato, la tutela dell’interesse pubblico alla massima partecipazione e, dall’altro, la correttezza della procedura e la parità di trattamento tra i concorrenti.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 23/04/2025

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