FOCUS: “La legittimità dell’inserimento della riduzione dei tempi di esecuzione nell’offerta economica”

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Premessa

La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3464 del 16 aprile 2024 offre un importante chiarimento in merito alla possibilità per le stazioni appaltanti di valorizzare la riduzione dei tempi di progettazione ed esecuzione dell’appalto come elemento economico dell’offerta, piuttosto che come parametro tecnico-qualitativo.

La pronuncia si inserisce nel solco di una giurisprudenza consolidata, che riconosce la natura economica di tale parametro e la conseguente legittimità della sua valutazione congiunta al prezzo.

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Il caso: la contestazione sulla struttura della legge di gara

Nel caso esaminato, il RTI appellante incidentale ha censurato la scelta della stazione appaltante di suddividere i 20 punti previsti per l’elemento “prezzo”, destinandone una parte alla valutazione del parametro “tempo”, inteso come riduzione dei tempi di progettazione ed esecuzione dei lavori.

A detta del concorrente, tale impostazione avrebbe violato il principio di gerarchia tra le fonti interne della lex specialis, in quanto il disciplinare e il capitolato non potrebbero innovare il contenuto del bando.

Inoltre, l’appellante ha sostenuto che il tempo non potrebbe essere considerato un parametro economico, bensì un profilo tecnico-qualitativo, secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 (all’epoca vigente).

Secondo tale impostazione, la riduzione dei tempi comporterebbe un aumento, e non una diminuzione, dei costi, in quanto richiederebbe un’intensificazione delle risorse impiegate.

La posizione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente la censura, ritenendo infondata la pretesa separazione netta tra il tempo e il prezzo.

La Sezione III ha richiamato precedenti giurisprudenziali (Cons. Stato, V, n. 5463/2021; n. 1556/2017; III, n. 167/2020) secondo cui il tempo – ove considerato ai fini della riduzione della durata dell’appalto – è qualificabile come elemento di valutazione economica dell’offerta.

Il Collegio ha sottolineato come la correlazione tra costo e tempo (pur anche inversamente proporzionale, come sostenuto dal ricorrente) confermi l’inserimento del parametro temporale nella medesima area di valutazione economica.

In altri termini, la riduzione dei tempi, pur potendo comportare un maggiore costo per l’operatore, incide comunque sul valore economico complessivo dell’offerta.

È stato altresì chiarito che nulla vieta alla stazione appaltante di prevedere, nell’ambito della propria discrezionalità tecnica, la valutazione del parametro “tempo” come elemento distinto rispetto al prezzo, ma pur sempre afferente all’area economica della valutazione.

La giurisprudenza ammette infatti una doppia possibile qualificazione del parametro temporale: da un lato, quale indicatore economico (come nel caso di specie); dall’altro, quale indice di qualità progettuale, qualora attinente ad aspetti organizzativi e metodologici dell’offerta tecnica.

L’autonomia della stazione appaltante nella costruzione dei criteri di valutazione

Concludendo, il Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimità della scelta della stazione appaltante di rimodulare i punteggi dell’offerta economica, attribuendo parte del punteggio all’offerta “tempo”.

La decisione, infatti, incideva su una componente omogenea del punteggio economico complessivo e non alterava l’equilibrio tra le componenti della lex specialis.

Il Collegio ha ribadito il principio secondo cui la discrezionalità tecnica delle amministrazioni aggiudicatrici nella strutturazione della legge di gara non può essere sindacata se non nei limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza, non rinvenibili nel caso di specie.

Conclusioni

La pronuncia conferma un orientamento che valorizza la flessibilità della lex specialis, consentendo alle stazioni appaltanti di premiare le offerte che garantiscono una più rapida realizzazione dell’opera pubblica, laddove tale celerità sia considerata utile sotto il profilo dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa.

Per i RUP e i redattori dei documenti di gara, la sentenza fornisce un autorevole sostegno alla scelta di articolare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in modo da tener conto – anche in sede economica – della variabile temporale, purché in maniera chiara e coerente con la struttura complessiva della legge di gara.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 22/05/2025

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