Focus: “La distinzione tra requisiti di partecipazione ed esecuzione non è solo teorica”

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L’articolo analizza la distinzione tra requisiti di partecipazione ed esecuzione nell’ambito delle gare pubbliche, evidenziando i rischi derivanti da una errata impostazione della documentazione di gara.

A partire dalla sentenza n. 495/2025 del TAR Piemonte, si illustrano le implicazioni operative per le stazioni appaltanti alla luce della Direttiva 2014/24/UE e del D.lgs. 36/2023.

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Requisiti di partecipazione: il filtro d’accesso alla gara

I requisiti di partecipazione rappresentano le condizioni minime che l’operatore economico deve possedere al momento della presentazione dell’offerta.

Sono funzionali a selezionare soggetti affidabili, capaci e regolari, e si articolano in tre principali categorie:

  • capacità economico-finanziaria (es. fatturato minimo);
  • capacità tecnico-professionale (es. esperienza pregressa o certificazioni);
  • regolarità amministrativa, inclusa la regolarità contributiva e l’assenza di cause di esclusione.

In loro assenza, la stazione appaltante non può ammettere il concorrente alla procedura.

Requisiti di esecuzione: obblighi contrattuali e mezzi disponibili

I requisiti di esecuzione, invece, attengono alla fase successiva all’aggiudicazione e riguardano la concreta capacità di eseguire il contratto.

Rientrano in questa categoria, ad esempio: la disponibilità di attrezzature, impianti, personale specializzato; certificazioni operative o autorizzazioni specifiche richieste in fase esecutiva; ulteriori impegni assunti con l’offerta.

Questi non devono essere posseduti al momento della gara, ma solo prima della stipula del contratto.

Il TAR Piemonte n. 495/2025: stop ai requisiti esecutivi in fase di offerta

Un chiarimento decisivo proviene dalla recente sentenza n. 495 del 13 marzo 2025 del TAR Piemonte, che ha annullato la previsione della lex specialis di una procedura per aver imposto, già in fase di presentazione dell’offerta, la dimostrazione del possesso di requisiti legati alla fase esecutiva.

Il Collegio ha ritenuto tale impostazione in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 18 della Direttiva 2014/24/UE.

La sentenza richiama inoltre l’art. 113 del D.Lgs. 36/2023 e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE (causa C-295/20), secondo cui l’operatore può dimostrare la disponibilità dei mezzi necessari dopo l’aggiudicazione.

Evitare errori strategici nella redazione della lex specialis (e nella preparazione dell’offerta)

Per le stazioni appaltanti, ciò comporta l’obbligo di redigere bandi e disciplinari che non anticipino impropriamente alla fase di gara obblighi che possono e devono essere assolti nella fase di esecuzione. Per gli operatori economici, significa evitare errori strategici nella predisposizione della documentazione, senza appesantire l’offerta con documenti o dimostrazioni non richiesti e potenzialmente fuorvianti.

La corretta distinzione tra requisiti di partecipazione ed esecuzione si conferma dunque non solo un presidio di legalità, ma anche uno strumento operativo per rendere più efficiente, inclusiva e sostenibile l’intera procedura di affidamento.

Raccomandazioni operative per le stazioni appaltanti

  • Verificare attentamente la natura dei requisiti richiesti: distinguere con chiarezza i requisiti di partecipazione da quelli esecutivi.
  • Evitare prescrizioni che anticipano alla fase di gara obblighi esecutivi: inserire nella documentazione di gara solo requisiti pertinenti alla selezione.
  • Fare riferimento all’art. 113 del D.Lgs. 36/2023: prevedere condizioni specifiche come obblighi contrattuali, non come condizioni di ammissione.
  • Consultare giurisprudenza e pareri aggiornati: verificare eventuali aggiornamenti giurisprudenziali nella fase di progettazione della gara.
  • Assicurare la coerenza tra bando, disciplinare e documenti tecnici: evitare ambiguità nei riferimenti a dotazioni o organizzazione interna

A cura della Redazione di TuttoGare PA  del 15/04/2025

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