FOCUS: “La corretta interpretazione dei criteri premiali nei CAM e la rilevanza delle dichiarazioni tecniche nelle gare d’appalto: un recente parere dell’ANAC”

Con il parere reso nell’adunanza del 19 marzo 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito un'importante precisazione in materia di criteri ambientali minimi (CAM) e valutazione dell’offerta tecnica nei servizi di pulizia, chiarendo la corretta interpretazione di una clausola della lex specialis relativa all’attribuzione di un punteggio premiale.
Il caso affrontato riguarda un appalto a procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di pulizia di autobus, veicoli ausiliari, impianti fissi e uffici, bandito da una società in house.

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I fatti oggetto del parere
A seguito dell’aggiudicazione dell’appalto in favore di un operatore economico, il secondo classificato ha presentato istanza di parere ai sensi dell’art. 220, comma 1, d.lgs. 36/2023, contestando l’attribuzione di 0,5 punti per il possesso di un sistema di dosaggio detergente a bordo macchina. Secondo l’istante, l’asciugatrice offerta dall’aggiudicatario non sarebbe dotata del sistema automatico dichiarato in offerta, bensì di un sistema manuale, in violazione della lex specialis e della normativa CAM richiamata nei documenti di gara.
Il quadro normativo di riferimento
L’art. 57, comma 2, del d.lgs. 36/2023 impone l’inserimento dei CAM nei documenti di gara come specifiche tecniche, clausole contrattuali e criteri premiali.
Il D.M. 29 gennaio 2021, costituente il riferimento per i CAM in materia di pulizia e sanificazione, prevede tra i criteri premianti la presenza di sistemi di dosaggio detergente a bordo macchina, da intendersi – secondo quanto chiarito dal Ministero dell’Ambiente – come sistemi di dosaggio automatico, senza intervento dell’operatore.
Il caso si colloca anche nell’ambito applicativo dell’art. 98, commi 2 e 3, del nuovo Codice dei contratti pubblici, che individua l’illecito professionale anche nella fornitura, per negligenza, di informazioni false o fuorvianti, idonee a influenzare le decisioni di aggiudicazione.
L’interpretazione della lex specialis e il ruolo dei CAM
La clausola della lettera d’invito, nel prevedere l’assegnazione di 0,5 punti per la “presenza di sistemi di dosaggio detergente a bordo macchina”, riproduce il testo del D.M. 29 gennaio 2021, che fa parte integrante della lex specialis ex art. 57, comma 2, del Codice.
Di conseguenza, tale espressione deve essere interpretata in modo conforme al decreto ministeriale e, quindi, riferita esclusivamente a sistemi automatici.
L’ANAC ha dunque ribadito che l’attribuzione del punteggio premiale in favore dell’aggiudicatario – che aveva offerto un’asciugatrice dotata solo di dosaggio manuale (FSS Lite) – è illegittima, in quanto basata su un’interpretazione erronea della clausola di gara e su un’attrezzatura priva del requisito richiesto.
La valutazione delle dichiarazioni rese in gara
Il parere evidenzia come l’offerta tecnica dell’aggiudicatario, pur dichiarando il possesso di un sistema automatico (FSS), fosse accompagnata da documentazione tecnica che faceva riferimento ad un sistema diverso (tappo dosatore manuale), generando così contraddizioni e incertezze non chiarite dalla Stazione Appaltante, né in sede di valutazione né in autotutela.
Secondo l’ANAC, tali dichiarazioni appaiono fuorvianti, potenzialmente rilevanti ai sensi dell’art. 98, co. 3, lett. b), del Codice, e impongono alla Stazione Appaltante una verifica circa l’eventuale sussistenza di un illecito professionale idoneo a incidere sull’affidabilità dell’operatore.
Le conclusioni dell’Autorità
L’ANAC ha concluso che:
- l’aggiudicazione in favore dell’operatore non è conforme alla lex specialis né alla normativa di settore (art. 57 d.lgs. 36/2023 e D.M. 29.01.2021);
- la Stazione Appaltante deve procedere all’annullamento dell’aggiudicazione e alla riformulazione della graduatoria;
- è necessario che la S.A. valuti la rilevanza delle dichiarazioni rese in gara ai fini dell’esclusione ex art. 95, comma 1, lett. e), in combinato disposto con l’art. 98 del Codice.
Qualora la Stazione Appaltante non intendesse conformarsi al parere, dovrà motivare il proprio dissenso entro quindici giorni, come previsto dall’art. 220, comma 1, del Codice.
Considerazioni conclusive
Il parere in esame rappresenta un importante contributo in tema di interpretabili criteri premiali e CAM, ribadendo l’obbligo delle stazioni appaltanti di uniformarsi alle definizioni ministeriali e di svolgere un’adeguata istruttoria tecnica sulle offerte.
Inoltre, pone l’accento sulla responsabilità dell’operatore economico nella formulazione dell’offerta tecnica e sulle conseguenze giuridiche delle dichiarazioni mendaci o fuorvianti, anche se rese per negligenza.
La vicenda si inserisce nel più ampio contesto di effettiva applicazione dei criteri ambientali minimi e di garanzia della correttezza delle procedure di affidamento, pilastri fondamentali del nuovo Codice dei contratti pubblici.
A cura della Redazione di TuttoGarePA del 08/04/2025

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