FOCUS: “Il principio di autoresponsabilità nelle gare telematiche: doveri e conseguenze dell’operatore economico secondo il TAR Umbria n. 487/2025”

La partecipazione alle gare pubbliche attraverso piattaforme digitali impone agli operatori economici un grado particolarmente elevato di diligenza.
Con la sentenza n. 487/2025, il TAR Umbria ribadisce che la mancata osservanza delle regole tecnico-procedurali – chiaramente definite dalla lex specialis – ricade interamente sul concorrente, in attuazione del principio di autoresponsabilità.
Il commento analizza la portata applicativa di tale principio e il suo intreccio con la dimensione telematica delle procedure di gara.

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Introduzione
La digitalizzazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, lungi dal semplificare la responsabilità degli operatori economici, ha invece accresciuto la necessità di presidiare con rigore ogni passaggio tecnico-procedurale previsto dalle piattaforme di gara.
Il TAR Umbria, con la sentenza n. 487 del 9 maggio 2025, affronta con estrema chiarezza il tema, puntualizzando che l’operatore che decide di utilizzare una piattaforma digitale per partecipare a una gara pubblica ne accetta integralmente le regole e ne assume i rischi operativi.
Autoresponsabilità e regole della piattaforma: un vincolo accettato
Il fulcro motivazionale della decisione si concentra sull'affermazione secondo cui “una volta che il concorrente decide di partecipare alla gara utilizzando la piattaforma offerta dalla stazione appaltante egli inevitabilmente ne accetta le regole tecnico – procedurali”.
Da ciò discende un duplice obbligo: da un lato, quello di diligenza verso la corretta partecipazione alla gara; dall’altro, l’assunzione piena delle conseguenze in caso di errori, anche materiali o tecnici, commessi durante il processo di caricamento o conferma dei documenti richiesti.
Il TAR richiama espressamente il principio di autoresponsabilità, che impone al partecipante l’onere di gestire con scrupolo la propria posizione giuridica nella gara, specie nella dimensione informatica.
Tale principio, già consolidato nella giurisprudenza (TAR Lazio, Roma, n. 17971/2024; TAR Piemonte, n. 299/2024; TAR Emilia-Romagna, n. 68/2024; Cons. Stato, Sez. III, n. 252/2024), assume particolare rilevanza nei contesti digitali dove la procedura non può tollerare “zone grigie” interpretative o omissioni tecniche.
La diligenza professionale come parametro di responsabilità
La sentenza rimarca, inoltre, che “le procedure selettive postulano un dovere particolarmente intenso in capo alle imprese partecipanti di chiarezza e completezza espositiva”.
Questo dovere non si esaurisce nella redazione dell’offerta, ma si estende all’utilizzo tecnico corretto della piattaforma, la quale – di per sé – diventa strumento di comunicazione giuridicamente vincolante tra concorrente e stazione appaltante.
Nel caso esaminato, il mancato click sul tasto di “conferma offerta” – sebbene l’offerta fosse stata correttamente caricata e firmata – ha determinato l’esclusione dell’impresa.
Il Tribunale ha ritenuto l’errore imputabile alla mancata diligenza dell’operatore, escludendo ogni responsabilità della stazione appaltante e rigettando il richiamo al principio del favor partecipationis o del risultato.
Conseguenze sistemiche e profili operativi
La decisione riafferma l’importanza della digital competence degli operatori economici nel contesto delle gare elettroniche.
La stazione appaltante, nell’impostare la procedura e il funzionamento della piattaforma, definisce regole che costituiscono parte integrante della lex specialis.
La loro violazione, anche involontaria, comporta legittimamente l’esclusione del concorrente, se idonea a pregiudicare la regolarità e la parità di trattamento della procedura.
Ne discende che l’onere di diligenza si configura non solo come dovere giuridico, ma anche come prerequisito tecnico-professionale per l’accesso al mercato pubblico digitalizzato.
Considerazioni conclusive
La sentenza n. 487/2025 del TAR Umbria conferma che la transizione digitale della contrattualistica pubblica non può essere accompagnata da una diminuzione della responsabilità individuale.
Al contrario, la dematerializzazione della procedura comporta un innalzamento dell’asticella della diligenza richiesta, traducendosi in un onere operativo che grava interamente sull’operatore economico.
Il principio di autoresponsabilità, lungi dall’essere una mera clausola di stile, diventa elemento centrale nel bilanciamento tra efficienza della procedura, tutela della par condicio e valorizzazione del risultato.
Solo chi dimostra di saper operare correttamente nel contesto digitale può legittimamente aspirare all’aggiudicazione.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 22/05/2025

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