FOCUS: “Il nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza: disciplina, prassi e questioni applicative”

1. Premessa
Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza, introdotto dagli articoli 62 e 63 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e disciplinato nei dettagli dall’Allegato II.4, rappresenta uno degli snodi fondamentali della riforma in tema di affidamenti pubblici.
L’obiettivo è razionalizzare e professionalizzare l’attività di committenza, introducendo criteri oggettivi per la misurazione della capacità tecnica e organizzativa delle amministrazioni. Il sistema ha subito rilevanti modifiche con il D.Lgs. 209/2024 (cd. “Correttivo”), che ha aggiornato i parametri di valutazione, ridefinito i punteggi e introdotto nuovi criteri premiali.
Questo contributo si propone di esaminare, alla luce della disciplina vigente e delle FAQ applicative, i principali profili sostanziali e procedurali della qualificazione, soffermandosi sulle questioni di maggiore impatto operativo.

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2. Ambito di applicazione e presupposti della qualificazione
2.1 Quando la qualificazione è necessaria
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 62, comma 1, e dell’art. 2, comma 1, dell’Allegato II.4 del Codice, la qualificazione è necessaria:
- per i contratti di lavori di importo superiore a 500.000 euro;
- per i contratti di servizi e forniture di importo superiore alle soglie per gli affidamenti diretti.
Sono espressamente escluse le ipotesi di lavori di somma urgenza, gli appalti nei settori speciali disciplinati dall’art. 56 e le procedure svolte all’estero ai sensi del D.M. 32/2024.
2.2 Fine dell’esenzione PNRR/PNC
Dal 1° luglio 2024 è cessato il regime transitorio che consentiva deroghe per gli affidamenti finanziati con fondi PNRR e PNC. Pertanto, anche questi contratti sono soggetti, a regime, alla qualificazione. Restano salve solo le procedure per cui il CIG sia stato acquisito entro il 30 giugno 2024, che potranno proseguire fino alla conclusione dell’esecuzione.
3. I soggetti tenuti e le esclusioni
Il sistema si applica a tutte le stazioni appaltanti che sono amministrazioni aggiudicatrici, nonché agli enti aggiudicatori che rientrano nel medesimo perimetro. Sono escluse:
- gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici;
- i soggetti privati tenuti all’osservanza parziale del Codice (es. soggetti che realizzano opere di urbanizzazione a scomputo);
- i Commissari straordinari e le amministrazioni che operano su loro ordinanza;
- gli organi costituzionali (Presidenza della Repubblica, Camere, Corte Costituzionale);
- le associazioni riconosciute o non riconosciute di enti pubblici, costituite ex artt. 14 e ss. o 36 c.c., che possono svolgere solo attività di supporto tecnico, non attività di centralizzazione della committenza.
4. Modalità procedurali e rapporti intersoggettivi
4.1 Domanda di qualificazione
La domanda di iscrizione agli elenchi deve essere presentata unicamente tramite la sezione AUSA del portale ANAC, come stabilito dall’art. 10 dell’Allegato II.4. Non sono ammesse forme alternative, pena l’improcedibilità.
4.2 Committenza ausiliaria e delega
Il soggetto non qualificato deve delegare integralmente la procedura a un soggetto qualificato che ne assume la responsabilità, richiede il CIG e svolge la gara in nome e per conto del delegante. Tale rapporto deve essere regolato mediante convenzioni o accordi ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 o art. 15 L. 241/1990.
Una stazione appaltante non qualificata non può eludere l’obbligo affidandosi a un soggetto “non tenuto alla qualificazione”, se quest’ultimo non è qualificato o se non opera esclusivamente per sé.
4.3 Responsabilità del RUP
Il soggetto qualificato deve nominare un proprio RUP ai sensi dell’art. 62, comma 13, che cura l’intero iter procedimentale, non potendo limitarsi alla nomina di un mero responsabile di fase.
5. Il regime della qualificazione con riserva
L’art. 63, comma 13, consente l’attribuzione della qualificazione con riserva in casi eccezionali (nuovi enti, fusioni, riorganizzazioni) purché adeguatamente documentati. La domanda si presenta tramite modulo da inviare via PEC, a condizione di aver già completato la compilazione della domanda ordinaria nel sistema. Errori o incompletezze nella compilazione comportano l’inammissibilità.
6. Il nuovo modello di punteggio e le modifiche del Correttivo
6.1 Le principali novità
Il D.Lgs. 209/2024 ha eliminato alcuni criteri, come l’uso delle piattaforme telematiche (divenuto obbligatorio) e il monitoraggio RGS per i lavori, introducendo invece:
- criteri premiali (10 punti totali) tra cui aggregazioni, affidamenti conto terzi e specializzazione settoriale;
- un nuovo criterio per le acquisizioni sottosoglia tramite soggetti qualificati (fino a 5 punti);
- revisione del criterio sulle “gare svolte”, che considera CIG superiori a 150.000 euro negli ultimi 5 anni.
6.2 Efficienza decisionale
Un criterio innovativo riguarda l’efficienza decisionale, calcolata come media dei giorni tra la scadenza offerte e la stipula, con punteggio fino a 7 punti. Sono previsti meccanismi di aggiustamento per evitare comportamenti opportunistici o penalizzazioni dovute a mancate comunicazioni in BDNCP.
7. Validità e rinnovabilità della qualificazione
La qualificazione ha durata biennale decorrente dalla data di invio dell’istanza.
È possibile presentare più domande nel biennio, con ricalcolo del periodo di osservazione sui 5 anni precedenti. Una domanda in stato “calcolata” scade alle 23:59 dello stesso giorno.
In sede di prima applicazione, opera una clausola di salvaguardia ex art. 11, comma 4, Allegato II.4: se la stazione appaltante ottiene un livello inferiore rispetto al previgente, mantiene per un anno il livello più favorevole, purché consegua un punteggio superiore del 5% alla soglia del livello immediatamente inferiore.
8. La qualificazione per l’ambito esecuzione dei contratti
Dal 1° gennaio 2025 è operativo anche l’obbligo di qualificazione per la sola fase di esecuzione. Le stazioni appaltanti già qualificate per progettazione e affidamento lo sono di diritto per l’esecuzione al medesimo livello.
Le altre devono presentare apposita domanda e dimostrare di avere una figura tecnica (anche esterna) idonea al ruolo di RUP.
Sono previsti livelli distinti per affidamento ed esecuzione, con regole di prevalenza per garantire continuità amministrativa.
9. Controlli ANAC e regime sanzionatorio
Le autodichiarazioni rese in sede di domanda hanno valore di dichiarazioni sostitutive ex DPR 445/2000 e la loro mendacità comporta responsabilità penale e amministrativa.
L’ANAC esercita il potere sanzionatorio previsto dall’art. 63, con sanzioni pecuniarie fino a 1 milione di euro.
Conclusioni
Il sistema di qualificazione si conferma una delle leve principali per assicurare efficienza, competenza e responsabilità nella gestione delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici.
Il quadro normativo, arricchito dalle puntuali indicazioni applicative dell’ANAC, impone alle stazioni appaltanti un elevato grado di attenzione nella strutturazione delle proprie strutture organizzative e nella gestione dei dati trasmessi, anche per prevenire le significative sanzioni collegate a dichiarazioni non veritiere.
È quindi auspicabile che gli enti, specie di dimensioni ridotte, investano in forme di aggregazione e consolidamento delle competenze, così da garantire il rispetto delle regole e la qualità dell’azione amministrativa.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 16/07/2025

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