FOCUS: Il criterio letterale e sistematico nell’interpretazione della lex specialis di gara: la conferma del Consiglio di Stato

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Con la sentenza n. 3253 del 15 aprile 2025, il Consiglio di Stato ha nuovamente ribadito un principio consolidato in tema di interpretazione della lex specialis di gara, riaffermando l’applicabilità, anche in sede concorsuale, dei criteri ermeneutici propri del diritto contrattuale, con particolare riferimento agli articoli 1362 e 1363 del codice civile.

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L’interpretazione della lex specialis tra diritto contrattuale e disciplina concorsuale

La pronuncia valorizza l’approccio secondo cui, nelle procedure ad evidenza pubblica — e più in generale in tutte le procedure lato sensu concorsuali — l’interpretazione delle clausole contenute nella lex specialis non può assumere una funzione integrativa o creativa, finalizzata a rintracciare significati impliciti o volontà inespressa della stazione appaltante. Al contrario, è necessario ancorarsi al tenore letterale delle disposizioni e alla loro connessione sistematica, in un’ottica di stretta legalità e coerenza con i principi di imparzialità e trasparenza.

In tal senso, la decisione in commento richiama espressamente gli articoli 1362 e 1363 c.c., applicandoli in via analogica al contesto delle gare pubbliche. Si tratta di una soluzione interpretativa che conferma l’orientamento giurisprudenziale prevalente, già tracciato in precedenti significativi (Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2023, n. 1589; 29 novembre 2022, n. 10491; 4 ottobre 2022, n. 8481).

Il limite dell’ambiguità: favor partecipationis e clare loqui

La sentenza precisa che solo in presenza di una clausola ambigua o equivoca può operare un criterio ermeneutico diverso, volto a salvaguardare l’interesse del concorrente e il principio del favor partecipationis.

In tal caso, la regola da seguire è quella secondo cui, tra più interpretazioni possibili, deve essere prescelta quella che consente la più ampia partecipazione degli operatori economici, evitando esclusioni irragionevoli o arbitrarie.

Questo approccio trova fondamento anche nel principio del "clare loqui", secondo cui i bandi e i disciplinari devono essere redatti in modo chiaro, preciso e univoco.

L’obiettivo è garantire che tutti i partecipanti siano posti in condizioni di parità, in ossequio al principio della par condicio e alla funzione pubblicistica delle gare.

Il significato normativo della terminologia amministrativa

La stessa pronuncia sottolinea inoltre come, in ossequio ai principi di buona fede e tutela dell’affidamento, la terminologia utilizzata negli atti pubblici debba essere interpretata secondo il significato comunemente accettato nei testi normativi o comunque ufficiali.

In particolare, nel contesto delle procedure selettive, la chiarezza e la coerenza semantica delle espressioni impiegate rappresentano elementi essenziali per assicurare la legalità e la trasparenza del procedimento.

Conclusioni

La sentenza n. 3253/2025 del Consiglio di Stato si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato, che esclude interpretazioni creative della lex specialis e ne impone invece una lettura rigorosamente aderente al testo e alla ratio sistematica delle clausole.

Il rispetto delle regole dell’ermeneutica contrattuale si rivela dunque strumento indispensabile per garantire certezza del diritto, imparzialità amministrativa e tutela dell’affidamento legittimo degli operatori economici.

In definitiva, la decisione conferma che la chiarezza delle regole di gara non è solo un’esigenza formale, ma un vero e proprio presidio di legalità sostanziale.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 22/04/2025

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